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GSE conferma l’esclusione dei costi per l’idroelettrico Gilardon


Pubblicato il: 9/25/2025

L'avvocato Lucio Iannotta ha assistito Acquedotto di Azzon s.p.a.; gli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici Gse s.p.a.

Nell’ambito del ricorso n. 2425/2023, pubblicato il 19 settembre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sulla controversia che opponeva Acquedotto di Azzon s.p.a. al Gestore dei servizi energetici (Gse s.p.a.), in relazione all’esclusione di alcuni costi sostenuti nel rifacimento dell’impianto idroelettrico “Gilardon” di Cortina d’Ampezzo dal sistema tariffario incentivante previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012.

Il caso trae origine dalla domanda presentata da Acquedotto di Azzon, all’epoca Consorzio per l’Acquedotto di Azzon, per l’iscrizione nel sistema di incentivi per energia rinnovabile relativamente al rifacimento dell’impianto “Gilardon”. Al termine dei lavori, la società aveva presentato la documentazione comprovante costi sostenuti pari a circa 461.794,93 euro. Tuttavia, il Gse, dopo aver richiesto chiarimenti, riconobbe solo una parte delle spese, in particolare escludendo alcune relative all’impianto idroelettrico, determinando una decurtazione della tariffa incentivante.

Acquedotto di Azzon s.p.a. aveva dapprima contestato la decisione del Gse davanti al Tar Lazio, ricorso n. 1028/2016, che fu poi respinto con sentenza n. 9586 del 12 luglio 2022. L’azienda decise quindi di appellare la sentenza di primo grado, portando la questione dinnanzi al Consiglio di Stato.

Nel secondo grado di giudizio, Acquedotto di Azzon aveva lamentato, tra gli altri motivi, la violazione di norme sulle procedure di incentivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la carenza di motivazione nella determinazione dei costi incentivabili. In particolare, la società contestava l’esclusione di singole fatture e l’errata ricostruzione delle attività effettivamente rientranti nell’intervento autorizzato. Il Consiglio di Stato, invece, ha chiarito che, secondo la normativa specifica (paragrafo 4.2.3 dell’allegato 2 al d.m. 6 luglio 2012), solo le spese collegate alle opere espressamente autorizzate sono incluse per l’incentivazione, mentre restano escluse quelle relative a lavori non pertinenti o non esattamente dettagliati nella documentazione contabile e progettuale allegata.

Elemento centrale della decisione è stato il rispetto della necessaria corrispondenza tra i lavori oggetto di autorizzazione e quelli effettivamente inseriti nella rendicontazione finale, ed è stato ritenuto fondato l’operato del Gse nell’escludere fatture prive di dettagli specifici o imputabili ad attività non autorizzate. Inoltre, nessun difetto di istruttoria né di motivazione è stato riscontrato dal Consiglio di Stato nel comportamento dell’Amministrazione, che aveva dato congrua spiegazione dei parametri applicati e delle esclusioni operate.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Acquedotto di Azzon s.p.a., confermando integralmente la decisione del Tar Lazio e quindi l’esclusione dei costi in contestazione dall’incentivazione. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate tra le parti, e la sentenza produce il consolidamento degli effetti economici derivanti dalla decurtazione tariffaria secondo quanto stabilito dal Gse.