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Il Consiglio di Stato conferma il recupero dei certificati verdi a favore di GSE


Pubblicato il: 9/26/2025

L'avvocato Germana Cassar ha assistito Eurocom 2 s.r.l.; gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a.

Il contenzioso riguarda la società Eurocom 2 s.r.l., subentrata a Eurocom s.r.l., e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) s.p.a., ed è oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, del 19 settembre 2025, n. 7412/2025 (RG n. 2541/2023). Eurocom 2 aveva impugnato la nota del GSE del 14 ottobre 2015 che, all’esito di attività di controllo sui contributi pubblici, aveva richiesto la restituzione di 5.408 certificati verdi per un valore di oltre 456.000 euro, ritenuti indebitamente percepiti per un impianto idroelettrico nel Comune di Bellino (CN).

La vicenda trae origine dalla richiesta, nell’anno 2000, di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) per un impianto idroelettrico di Eurocom s.r.l., con una potenza nominale di 1.400 kW. L’impianto era stato ammesso sia al regime di incentivazione CIP 6/92, limitatamente a 1.100 kW, che al regime dei certificati verdi per i rimanenti 300 kW non incentivati dal CIP 6/92. In seguito alla cessazione della Convenzione CIP 6/92 nel 2009, Eurocom s.r.l. aveva richiesto e ottenuto certificati verdi anche per la quota di impianto già incentivata. Successivi controlli hanno evidenziato un cumulo illegittimo di incentivi sulla medesima potenza.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 17477/2022, aveva già respinto il ricorso di Eurocom 2, ritenendo infondati sia i rilievi sulla tardività della domanda che le doglianze di merito circa la legittimità del recupero dei certificati verdi da parte del GSE. Secondo il TAR, la normativa di settore non consente di attribuire più incentivi alla stessa quota di potenza, anche se in periodi differenti.

L’elemento giuridico risolutivo e confermato dal Consiglio di Stato riguarda il principio di unicità degli incentivi pubblici in relazione alla medesima porzione di potenza di impianto. Il Collegio ha stabilito che il divieto di cumulo tra incentivi è immanente al sistema e non può essere superato nemmeno se le incentivazioni si riferiscono a periodi diversi, rilevando invece la potenza complessivamente incentivata. Si è inoltre chiarito che il potere di controllo del GSE non rientra nell’autotutela, ma in una funzione vincolata di verifica e recupero degli incentivi indebitamente percepiti.

La sentenza ha definitivamente respinto l’appello di Eurocom 2 s.r.l., confermando il provvedimento GSE di recupero dei certificati verdi e sancendo la legittimità dell’operato del Gestore. Sotto il profilo economico, permane per l’appellante l’obbligo di restituzione dei certificati indebiti. Le spese del grado di appello risultano compensate tra le parti, mentre resta confermata la condanna alle spese in primo grado a favore del GSE.