Comune di Vione ottiene l’annullamento della decadenza dagli incentivi idroelettrici
Pubblicato il: 9/23/2025
Gli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Davide Giorgio Contini hanno assistito il Comune di Vione. Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7414/2025 (ricorso n. 3268/2023), ha accolto l’appello proposto dal Comune di Vione contro il provvedimento con cui Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. aveva disposto la decadenza di un impianto idroelettrico locale dagli incentivi pubblici previsti dal decreto ministeriale 6 luglio 2012.
La controversia è scaturita dalla decisione del GSE di estromettere l’impianto dalla graduatoria degli incentivi, in seguito all’errata dichiarazione – da parte del Comune – della potenza dell’impianto nella domanda di iscrizione al registro informatico.
La sentenza riforma il precedente giudizio del TAR Lazio (n. 432/2023), che aveva respinto il ricorso del Comune. Nello specifico, il Comune di Vione aveva presentato nel 2012 richiesta di iscrizione al registro informatizzato per accedere agli incentivi sull’energia da fonti rinnovabili. All’interno dell’istanza fu commesso un errore materiale: anziché la potenza effettiva autorizzata di 0,152 MW, fu erroneamente digitato il valore di 0,226 MW, dato superiore al reale. Tale errore comportò una posizione meno favorevole in graduatoria, senza arrecare vantaggio competitivo né ledere la par condicio degli altri concorrenti. L’anomalia fu contestata da GSE solo successivamente, quando il Comune chiese di perfezionare l’accesso agli incentivi allegando ulteriore documentazione.
Avverso l’atto di decadenza, il Comune aveva già impugnato la decisione dinanzi al TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso ritenendo incidenti e non scusabili le difformità tra quanto dichiarato e i dati autorizzativi. Il TAR aveva inoltre escluso l’applicabilità della decurtazione degli incentivi ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. 101/2019, sostenendo che il meccanismo riguardasse soltanto impianti già percettori del contributo, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa posizione, individuando tra gli elementi decisivi l’erroneità materiale della dichiarazione di potenza, la mancanza assoluta di un vantaggio per l’amministrazione comunale e la finalità di tutela e promozione delle energie rinnovabili a cui è preordinata la disciplina di settore. Il Collegio ha valorizzato la ratio dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 e della normativa sopravvenuta, in base alla quale la sanzione della decurtazione dell’incentivo va preferita rispetto alla decadenza integrale, salvo casi di particolare gravità assente nel caso in esame.
Il provvedimento del GSE che aveva privato il Comune di Vione di ogni incentivo è stato ritenuto sproporzionato e contrario ai principi di buona amministrazione e proporzionalità.
La decisione impone al GSE di sostituire la decadenza con la decurtazione dell’incentivo, da quantificare secondo i parametri normativi, e determina l’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite di entrambi i gradi sono compensate tra le parti. Sul piano economico e giuridico, la pronuncia consente al Comune di Vione di accedere comunque agli incentivi pubblici per l’impianto idroelettrico, evitando il danno patrimoniale derivante dall’estromissione totale dal regime di sostegno.

