Gse s.p.a. prevale sull'algoritmo degli incentivi TFO
Pubblicato il: 9/24/2025
L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Cms s.r.l. Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gse s.p.a.
Si è chiuso con la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato il contenzioso originato dal ricorso di Cms s.r.l., titolare dell’impianto fotovoltaico "Nusco_Mito" (900 kW), contro Gse s.p.a. e diversi ministeri. Al centro della controversia, iscritta al n. 4665/2024 RG, la sospensione dei pagamenti degli incentivi previsti dalla convenzione TFO a seguito dell’adeguamento dell’algoritmo di calcolo applicato dal Gestore ai sensi del cosiddetto "spalma incentivi" (decreto legge 91/2014), nonché la rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni.
I fatti prendono avvio da una comunicazione del 20 ottobre 2022 con cui Gse aveva sospeso il pagamento degli incentivi a Cms s.r.l., seguita dal provvedimento del 7 marzo 2023 che concludeva il procedimento di revisione dell’algoritmo TFO e indicava le somme da restituire per il ricalcolo. Cms s.r.l. aveva contestato tale operato davanti al TAR Lazio, sostenendo che la riformulazione della tariffa onnicomprensiva e l’introduzione di un "tetto" al prezzo zonale di vendita dell’energia risultassero lesive del quadro normativo e della convenzione sottoscritta.
Il TAR, con sentenza n. 6461/2024, aveva respinto il ricorso di Cms s.r.l., stabilendo che il nuovo algoritmo non costituiva un illegittimo annullamento in autotutela, né era in contrasto con il regime della TFO o con la normativa europea, poiché la tariffa fissa omnicomprensiva mirava a garantire stabilità al produttore senza introdurre elementi di indicizzazione al mercato diversi da quelli previsti per legge.
La decisione del Consiglio di Stato, giunta in seguito ad articolato appello di Cms s.r.l., ha passato in rassegna undici motivi di gravame focalizzati sulle presunte violazioni di principi comunitari, eccessi di potere, difetti motivazionali e disparità di trattamento. Inoltre, l’appellante aveva lamentato la mancata tutela dell’affidamento e la natura sostanzialmente innovativa dell’intervento sugli algoritmi dopo molti anni di applicazione costante. Il Consiglio di Stato, richiamando eventi di impennata eccezionale dei prezzi energetici verificatisi tra il 2021 e il 2022, ha sottolineato come la rettifica dell’algoritmo fosse una mera correzione tecnica per prevenire forme indebite di sovraincentivazione contrarie ai principi della TFO.
Elemento risolutivo della controversia è stata la conferma, alla luce della normativa e della giurisprudenza, che la tariffa fissa onnicomprensiva resta un modello chiuso dove il prezzo zonale rappresenta una componente interna di calcolo e non una modalità alternativa di remunerazione, escludendo quindi pretese di cumulo con i ricavi tipici della fluttuazione di mercato. L’adeguamento introdotto dal Gse, volto a evitare il superamento degli importi massimi normativamente previsti, è stato qualificato come doveroso e immune dai vizi dedotti.
Con la sentenza n. 7415/2025, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello di Cms s.r.l., confermando la legittimità dell’azione e delle modalità di calcolo adottate da Gse s.p.a.. Dal provvedimento discende il riconoscimento della facoltà per il Gestore di recuperare le somme indebitamente versate e di applicare il nuovo algoritmo anche retroattivamente, senza incorrere in illegittimità. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

