Inwit ottiene conferma dell’annullamento del regolamento sulle zone inidonee di Bassano del Grappa
Pubblicato il: 9/25/2025
L’avvocato Alessandro Tudor ha assistito Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. L’avvocato Marina Perona ha rappresentato il Comune di Bassano del Grappa. L’avvocato Giuseppe Sartorio ha affiancato Wind Tre S.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 7417/2025 (RG 902/2025), pubblicata il 19 settembre 2025, si è pronunciato sul ricorso presentato dal Comune di Bassano del Grappa contro Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (Inwit), con l’intervento ad opponendum di Wind Tre S.p.a.
La controversia trae origine dall'annullamento, in via di autotutela da parte del Comune, del silenzio assenso formatosi sull’istanza di Inwit per la realizzazione di una nuova infrastruttura destinata alla telefonia mobile in una zona definita "B - inidonea" dal regolamento comunale. La vicenda nasce nel maggio 2024, quando il Comune di Bassano del Grappa ha annullato il silenzio assenso concesso sull’istanza di Inwit, motivando che l’opera sarebbe sorta in una zona ritenuta inidonea da un regolamento comunale approvato nel 2022. In particolare, la zona individuata era prossima a Villa Bianchini d’Alberigo Giusti del Giardino, ritenuta di interesse storico secondo la legge n. 1089/1939, e il Comune lamentava l’assenza di misure di mitigazione dell’impatto sull’immobile tutelato. Inoltre, secondo il Comune, erano disponibili aree alternative idonee per l’installazione dell’impianto. Inwit aveva impugnato il provvedimento di annullamento, lamentando l’illegittimità del regolamento comunale e la carenza di reale interesse pubblico alla rimozione dell’autorizzazione tacita.
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 31/2025, aveva accolto il ricorso, dichiarando illegittime sia l’autotutela comunale sia, parzialmente, il regolamento sulle "zone B" ritenendolo lesivo dei principi nazionali sulla localizzazione degli impianti di telecomunicazione. Il Comune ha quindi proposto appello di fronte al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze del Comune. La disciplina del regolamento comunale, che prevede limitazioni generalizzate e ulteriori condizioni all’installazione di impianti in zone "B", interessa ben il 33% del territorio comunale ed è stata considerata illegittima in quanto introduce limiti non consentiti dal quadro normativo nazionale (art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 e relativi rimandi). Il Consiglio ha puntualizzato che i regolamenti comunali possono limitare l’installazione degli impianti solo in presenza di puntuali esigenze riferite a siti specificatamente individuati, non su base generalizzata. Inoltre, la tutela di Villa Bianchini invocata dal Comune non è stata adeguatamente istruita né motivata, mancando una valutazione tecnica circa il concreto pregiudizio che la prevista infrastruttura avrebbe comportato sul vincolo storico-paesaggistico.
Il giudizio si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum di Wind Tre S.p.a. e, nel merito, con il rigetto dell’appello presentato dal Comune di Bassano del Grappa. È stata confermata l’illegittimità dell’art. 5, comma 1, lett. b) del regolamento comunale sulle "zone B", con l’annullamento definitivo di tale disposizione regolamentare.
Il Comune è stato condannato al rimborso delle spese processuali a favore di Inwit per 4.000 euro. La sentenza ribadisce il principio secondo cui i limiti imposti dagli enti locali negli atti regolamentari devono essere specifici e proporzionati, non potendo introdurre divieti o condizioni di carattere generalizzato sull’intero territorio o sue ampie porzioni.

