VF Worldwide Holdings confermata vincitrice nella gara per i servizi visti a Minsk
Pubblicato il: 9/25/2025
Gli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci hanno rappresentato TLS Group S.A. L’avvocato Antonio Feroleto ha assistito VF Worldwide Holdings LTD.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7420/2025 (n. 2124/2025 RG), pubblicata il 19 settembre 2025, ha respinto l’appello proposto da TLS Group S.A. avverso la sentenza del TAR Lazio n. 21376/2024. Al centro della controversia la procedura di gara bandita dall’Ambasciata d’Italia a Minsk (CIG 959610083A), relativa all’esternalizzazione dei servizi ausiliari al rilascio dei visti di ingresso in Italia per la durata di cinque anni.
Il procedimento traeva origine dall’annullamento della prima aggiudicazione a favore di VF Worldwide Holdings LTD (VFS) con sentenza TAR n. 18990/2023, che aveva imposto una verifica sulla congruità dell’offerta. In seguito a una nuova istruttoria, il Capo Missione dell’Ambasciata, recependo i risultati della commissione, disponeva nuovamente l’aggiudicazione in favore di VFS. TLS Group S.A., seconda classificata, ha impugnato tale provvedimento, denunciando la presunta insostenibilità economica dell’offerta di VFS, giudicata non remunerativa e incoerente rispetto ai reali volumi di pratiche di visto attese, specie in relazione alla situazione geopolitica della Bielorussia.
Già in primo grado il TAR aveva respinto il ricorso di TLS Group S.A., ritenendo adeguata l’istruttoria svolta dalla stazione appaltante e sottolineando la peculiarità della concessione di servizi, dove la valutazione di anomalia va condotta sulla ragionevolezza delle previsioni economiche e non su parametri rigidi come negli appalti tradizionali. TLS Group S.A. ha quindi appellato la sentenza, reiterando le proprie censure circa le componenti di costo e la presunta elusione delle disposizioni del precedente giudicato.
Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della sentenza di primo grado, ribadendo che nel caso delle concessioni di servizi la verifica dell’offerta vincitrice è intrinsecamente basata su una valutazione previsionale e lascia un ampio margine di discrezionalità tecnica all’amministrazione. I giudici hanno ritenuto infondate tutte le doglianze di TLS Group S.A., chiarendo che: il numero di addetti previsto da VFS è funzionale a una maggiore copertura territoriale (apertura di più centri VAC), la retribuzione applicata è conforme alla normativa locale maggiorata secondo capitolato, la previsione sui ricavi e sulle domande di visto è frutto di un’analisi ragionevole, specie in un contesto in evoluzione, e che la valutazione complessiva della commissione – non ritenuta illogica o manifestamente irragionevole – non può essere sindacata nel merito.
Dal punto di vista giuridico, il Collegio ha puntualmente richiamato la differenza tra appalto e concessione di servizi, soffermandosi sull’estensione e i limiti del sindacato giurisdizionale in materia di giudizio di anomalia. La decisione si è basata, in sintesi, sull’assenza di macroscopiche irragionevolezze o errori di fatto nella valutazione dell’offerta da parte della commissione di gara e sulla conformità delle procedure seguite agli indirizzi del precedente giudicato.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello di TLS Group S.A., confermando l’aggiudicazione a favore di VF Worldwide Holdings LTD e compensando tra tutte le parti le spese di giudizio. Tale decisione consolida la posizione dell’aggiudicataria e ribadisce la centralità della discrezionalità tecnica nelle valutazioni economiche connesse alle concessioni di servizi, soprattutto quando il rischio operativo resta in capo al concessionario.

