Environmental Solutions ottiene il risarcimento per la mancata aggiudicazione Acea
Pubblicato il: 9/24/2025
L'avvocato Anna Fraioli ha assistito Environmental Solutions Provider S.r.l.; l'avvocato Alessandro Botto ha rappresentato Acea S.p.A.; gli avvocati Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni hanno rappresentato A.T.P. S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull'appello proposto da Environmental Solutions Provider S.r.l. contro Acea S.p.A. e A.T.P. S.r.l., nell'ambito della procedura CIG 9095086E63 relativa all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microfiltri a dischi rotanti negli impianti di depurazione di Acea ATO 2. La sentenza, pubblicata il 22 settembre 2025, reca i numeri di registro 4857/2023 per l'appello e 7421/2025 per la pronuncia.
La vicenda trae origine dalla contestazione, da parte di Environmental Solutions Provider S.r.l., dell’aggiudicazione della gara in favore della concorrente A.T.P. S.r.l., lamentando una serie di illegittimità nella procedura: in particolare, l’utilizzo del criterio del minor prezzo senza adeguata motivazione, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenze nei requisiti di affidabilità e capacità economico-finanziaria e la presunta inidoneità della documentazione attestante l’esperienza richiesta dal disciplinare di gara.
Il TAR Lazio aveva in primo grado respinto il ricorso di Environmental Solutions, riconoscendo la legittimità delle scelte della stazione appaltante sia sul criterio utilizzato che sulle valutazioni in merito ai requisiti di partecipazione. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell’ammissione di A.T.P., escludendo carenze nella documentazione presentata dall’aggiudicataria.
L’appello di Environmental Solutions Provider S.r.l. ha dunque riproposto le medesime censure, con particolare attenzione alla questione della reale esistenza, negli impianti oggetto della precedente esperienza di A.T.P., dei microfiltri a dischi rotanti, come richiesto dal disciplinare. In seguito alle attività istruttorie ordinate dal Consiglio di Stato, tra cui una verificazione tecnica svolta dal Dipartimento di Ingegneria del Politecnico di Milano, è emerso che la documentazione versata in atti dall’aggiudicataria non poteva ritenersi idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto: non è risultato, infatti, che tutti gli impianti indicati fossero dotati dei microfiltri necessari, né che il servizio attestato fosse stato realmente svolto.
Il Collegio ha riconosciuto la fondatezza e prevalenza della censura relativa alla carenza della prova del requisito tecnico-professionale. Di conseguenza, con applicazione della regola generale posta dall’art. 2697 c.c., ha stabilito che l’onere della prova incombeva sull’aggiudicataria, sottolineando l’assenza di collaborazione e la mancata produzione dei documenti richiesti da parte di A.T.P. Questa circostanza, unitamente agli esiti negativi della verificazione, ha portato all’accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado.
La sentenza ha accertato l’illegittimità dell’aggiudicazione a favore di A.T.P., pur precisando che il contratto risulta ormai interamente eseguito. In applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., il Consiglio di Stato ha condannato Acea ATO 2 S.p.A. a proporre nei confronti di Environmental Solutions Provider S.r.l., entro 90 giorni, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, da quantificare secondo i criteri dettagliatamente indicati in sentenza. In aggiunta, Acea ATO 2 S.p.A. e A.T.P. S.r.l. sono state condannate in solido anche al pagamento del compenso del verificatore e delle spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio, a favore di Environmental Solutions.

