Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Provincia di Mantova ottiene conferma degli obblighi di bonifica ambientale a carico di Edison


Pubblicato il: 9/25/2025

Gli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi hanno rappresentato la Provincia di Mantova; Paolo Gianolio ha assistito il Comune di Mantova; Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata hanno rappresentato Edison s.p.a.; Stefano Grassi e Francesco Grassi hanno difeso Versalis s.p.a..

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7442/2025 (RG n. 558/2024), ha deciso sul ricorso avanzato da Edison s.p.a. contro Provincia di Mantova, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Comune di Mantova, e altri soggetti in relazione a obblighi di bonifica presso il Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo chimico".

Oggetto del contenzioso era la legittimità dell'atto provinciale n. PD/1431 del 7 dicembre 2021, con cui Edison e Versalis erano state individuate come responsabili della contaminazione da mercurio e idrocarburi C>12 riscontrata nel Cavo San Giorgio, zona inclusa nel SIN.

La controversia trae origine dalle attività produttive svolte decenni addietro nell'area del Polo Chimico di Mantova. La Provincia di Mantova, a seguito di indagini avviate già nel 2011 e rinnovate nel 2021, aveva imputato ad Edison la responsabilità dell'inquinamento e a Versalis quella di non aver impedito la dispersione degli agenti inquinanti dall'Area V, successivamente confluiti nel Cavo San Giorgio. Le indagini tecniche di Sogesid e le conferme di ARPA avevano evidenziato la diffusione di mercurio e idrocarburi nei sedimenti, direttamente collegabile agli storici metodi produttivi del sito. In primo grado il TAR Lombardia-Brescia (sentenza n. 522/2023) aveva respinto il ricorso di Edison, confermando la legittimità del provvedimento e condannando la società al pagamento delle spese processuali, rigettando ogni pretesa di illegittimità derivante dall'applicazione retroattiva della disciplina delle bonifiche a "inquinamenti storici".

Dinanzi al Consiglio di Stato, Edison ha insistito su diversi profili: violazione del contraddittorio, irretroattività delle norme di bonifica, violazione dei principi europei e costituzionali (tra cui il principio “chi inquina paga”), difetto di istruttoria e motivazione. Ha inoltre lamentato la mancata analisi del nesso eziologico, del ruolo dei proprietari subentranti e la sovrapposizione di obblighi tra responsabile e proprietario dell’area.

Il Consiglio di Stato, richiamando precedenti consolidati e la giurisprudenza su inquinamenti storici, ha ribadito che l’obbligo di bonifica ha natura riparatoria (non sanzionatoria) e che le responsabilità per danno ambientale esistevano già nella normativa previgente. Ha sottolineato che il criterio civilistico del “più probabile che non” è valido per l’attribuzione causale e che la partecipazione procedimentale di Edison risultava comunque garantita. Elemento decisivo per la decisione è stata la conferma dell’insussistenza di qualsivoglia retroattività dell’obbligo di bonifica, poiché il danno ambientale permaneva al momento dell’adozione dei provvedimenti e gli obblighi ambientali moderni si limitano a rafforzare strumenti risarcitori già insiti nell’ordinamento, senza introdurre nuovi illeciti. Analisi analoghe dei flussi di contaminazione e la ricostruzione storica dell’area avevano in precedenza fondato condanne definitive dei vertici Edison per inquinamento, rendendo irrilevante l’ipotesi di responsabilità alternative o presunti difetti di istruttoria.

La decisione del Consiglio di Stato respinge in toto il ricorso di Edison, confermando la legittimità degli atti provinciali e dell’iter amministrativo condotto. In forza della sentenza, Edison rimane obbligata all’esecuzione degli interventi di bonifica ordinati dalla Provincia di Mantova per la contaminazione rilevata. Ne discende altresì la condanna di Edison al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore della Provincia e del Comune di Mantova, per un totale di 20.000 euro oltre accessori di legge, oltre alla stabilità degli oneri di ripristino ambientale già imposti con precedenti provvedimenti amministrativi.