Act Hydroenergy ottiene l'annullamento dell'ordine di ripristino sulle sponde del Savio
Pubblicato il: 9/26/2025
Gli avvocati Andrea Vecchio Verderame e Andrea Sticchi Damiani hanno rappresentato Act Hydroenergy S.r.l. Gli avvocati Patrizia Giulianini e Alessandra Ponseggi hanno affiancato il Comune di Ravenna.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 7448/2025 (ricorso n. 6273/2022), si è pronunciato sul contenzioso tra Act Hydroenergy S.r.l., società titolare di un impianto idroelettrico a Cervia (località Mensa Matellica lungo il fiume Savio), e il Comune di Ravenna.
La vicenda trae origine dall’ordine comunale di ripristino dello stato dei luoghi imposto alla società a seguito di contestate opere di difesa spondale, ritenute abusive per mancanza di idoneo titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica.
La questione sorge nel 2016, quando Act Hydroenergy, pur negando responsabilità sui dissesti spondali del fiume, presenta un progetto di consolidamento richiesto dalla Regione Emilia-Romagna, ottenendo il necessario nulla osta idraulico. Nel 2020, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio segnala al Comune di Ravenna trasformazioni sull’area tutelata, dando avvio a un procedimento da parte di ARPAE che contesta alla società presunte irregolarità, ivi compreso un disboscamento.
La società impugna l’ordinanza davanti al TAR Emilia-Romagna, eccependo vari profili di illegittimità fra cui l’incompetenza del Comune, la mancata necessità di titoli edilizi e paesaggistici, nonché l’assenza di responsabilità per il disboscamento. Il TAR respinge il ricorso e Act Hydroenergy propone appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha analizzato i presupposti delle contestazioni avanzate dal Comune, focalizzandosi innanzitutto sulla prospettata incompetenza comunale, ritenuta infondata in quanto l’attuale normativa regionale attribuisce espressamente ai Comuni deleghe in materia paesaggistica. Tuttavia, la valutazione del Consiglio ha posto l’accento sul difetto istruttorio relativo al presunto disboscamento: dalla documentazione in atti, tra cui la relazione tecnica e il sopralluogo comunale, non è emersa alcuna prova concreta che il disboscamento fosse ascrivibile alla società appellante, risultando invece verosimile che tale attività sia stata realizzata da terzi in epoca anteriore all’intervento manutentivo.
Gli elementi decisivi nella controversia sono stati l’assenza di riscontri oggettivi circa la responsabilità di Act Hydroenergy per le modifiche vegetazionali contestate e la conferma che i lavori della società consistevano in un intervento manutentivo di semplice consolidamento, già autorizzato dall’ARSTPC e non idoneo a comportare significative trasformazioni del territorio tali da richiedere ulteriori titoli abilitativi o paesaggistici. La decisione adottata dal Consiglio di Stato è stata quella di accogliere l’appello: l’ordine comunale di ripristino dei luoghi viene conseguentemente annullato, con piena riforma della sentenza di primo grado. Le spese di lite relative ai due gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.
La sentenza chiarisce che, salva ogni successiva valutazione istruttoria dell’amministrazione in merito ad altri elementi, l’opera di Act Hydroenergy dovrà qualificarsi come mero intervento manutentivo e non abusivo.

