Agenzia delle Entrate vince sul pro rata IVA nei rapporti finanziari SE.RI.
Pubblicato il: 9/24/2025
Gli avvocati Giuseppe Melis, Vittorio Giordano e Gianmarco Dellabartola hanno assistito SE.RI. s.p.a.
La controversia che ha coinvolto SE.RI. s.p.a. e l'Agenzia delle entrate trae origine da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2014, iscritto al n. 17498/2024 R.G. Il procedimento nasce dall'applicazione, da parte dell'Ufficio, del meccanismo del pro rata sulla detraibilità dell'IVA, in seguito alla verifica di alcune fatture emesse da SE.RI. nei confronti della controllata FIB s.r.l., ritenute afferenti a operazioni finanziarie e dunque esenti da imposta ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972.
La sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile, è stata pubblicata con il n. 24275 del 2025.
Ripercorrendo la vicenda, si evidenzia che SE.RI. s.p.a., capogruppo del relativo gruppo societario, operava come centrale acquisti delle materie prime strategiche per le controllate, compresa FIB s.r.l. Nel 2013 era stato stipulato un accordo intercompany che autorizzava SE.RI. a emettere "fatture di acconto per trading" a favore di FIB, fino a un importo massimo definito per il 2014. Tali fatturazioni, pur formalmente segnate come acconti commerciali, sono state individuate dagli accertamenti fiscali come strumenti di regolazione finanziaria tra le società, funzionali anche a equilibrare posizioni debitorie e creditorie derivanti dal cash pooling interno al gruppo.
La giustizia tributaria aveva già rigettato sia il ricorso originario presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta sia quello in secondo grado avanti la Corte di Giustizia tributaria della Campania. Entrambe le corti avevano ritenuto che le operazioni oggetto di fatturazione rappresentassero in realtà attività di negoziazione di crediti e quindi operazioni finanziarie, soggette al meccanismo del pro rata per la detraibilità dell’IVA. Ne conseguiva, per l’amministrazione, la corretta rideterminazione al ribasso del credito IVA spettante a SE.RI., con un maggiore importo dovuto ai fini dell’imposta e l’applicazione delle relative sanzioni.
Nel ricorso per Cassazione, SE.RI. s.p.a. ha contestato la natura delle operazioni, sostenendo che si trattasse di acconti su forniture commerciali e comunque, anche ove considerate finanziarie, che fossero estranee o accessorie rispetto all’attività principale.
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione dei fatti di causa e infondato il rilievo sull’eventuale occasionalità delle operazioni, osservando come la negoziazione dei crediti fosse strutturalmente legata all’attività principale di centrale acquisti e svolta in modo non occasionale.
Dal punto di vista giuridico, la Corte di Cassazione ha richiamato i principali articoli della direttiva IVA e della normativa nazionale in materia di pro rata (artt. 19 e 19-bis d.P.R. n. 633/1972), confermando che l'esclusione di operazioni finanziarie dal calcolo per la detraibilità IVA è ammessa solo in presenza di attività meramente accessorie od occasionali, circostanza non ravvisabile nel caso concreto. Ha inoltre sottolineato come la natura finanziaria delle operazioni, con relativa esenzione IVA, discendesse dal complesso meccanismo di compensazione e anticipazione di crediti interni al gruppo societario.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso di SE.RI. s.p.a. e l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in 18.000 euro, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato. Restano confermate le conseguenze economiche fondate sulla corretta applicazione del pro rata con conseguente minor credito IVA e applicazione delle relative sanzioni.

