Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Agenzia delle dogane prevale su A2A nel ricorso sulle accise del gas metano


Pubblicato il: 9/25/2025

Gli avvocati Giuseppe Maria Cipolla e Filippo Verna hanno rappresentato A2A s.p.a.

La controversia tra A2A s.p.a. e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, iscritta al n. 3973/2019 R.G., è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione (Sezione V civile, sentenza n. 24457 del 2025), a seguito del ricorso della società contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia n. 2999/23/2018.

La vicenda originava dal diniego di rimborso di accise versate in eccesso sulla fornitura di gas naturale destinato alla produzione di vapore per gli Ospedali civili di Brescia, ritenendo A2A che la fornitura dovesse beneficiare dell'aliquota agevolata prevista per usi industriali anziché di quella per usi civili. Il percorso della vicenda vede dapprima il rigetto, da parte della Commissione tributaria provinciale di Brescia, del ricorso di A2A avverso il diniego di rimborso da parte dell'Amministrazione.

La CTR Lombardia conferma la decisione, ritenendo proponibile in giudizio l’eccezione di inammissibilità dell’istanza per mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della l. n. 428/1990. Inoltre, ribadisce che la richiesta sarebbe comunque infondata nel merito, dato il trasferimento del tributo alla società acquirente, circostanza ritenuta ostativa al rimborso.

A2A proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi: errata integrazione della motivazione da parte del giudice d’appello, erronea applicazione delle norme sull’onere di comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, nonché violazione di normativa unionale e nazionale in materia di rimborso delle accise. Si contesta tra l’altro la perdurante efficacia dell’art. 29, comma 4, della l. n. 428/1990, ritenendo la previsione abrogata o incompatibile con norme sopravvenute e principi unionali.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il rilievo concernente l’inammissibilità dell’atto di costituzione dell’Agenzia delle entrate, non essendo quest’ultima parte nei precedenti giudizi di merito. In punto di diritto, tuttavia, la Corte respinge tutti i motivi di ricorso di A2A. È stato ritenuto che la comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate rappresenta un requisito imprescindibile di proponibilità della domanda, come tale rilevabile d’ufficio e non superato né da disposizioni dello Statuto del contribuente né dalla normativa unionale o dalla giurisprudenza europea.

La Corte ribadisce che la ratio della disposizione mira ad assicurare la corretta gestione degli effetti fiscali dell'eventuale rimborso sull'imponibile dichiarato. La decisione conferma il rigetto del ricorso di A2A s.p.a., che viene condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle dogane per un importo di euro 10.700, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto. Sono quindi escluse per la società ricorrente altre possibilità di ottenere il rimborso richiesto per le accise versate in eccedenza sulle forniture di gas alle condizioni contestate.