Enel Produzione ottiene rinvio in Cassazione sulla prova della traslazione dell’accisa
Pubblicato il: 9/26/2025
L'avvocato Alessandro Fruscione ha assistito Enel Produzione S.p.A.
Il contenzioso, registrato al n. 38168/2019, vede contrapposte Enel Produzione S.p.A. e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed è approdato dinanzi alla Corte di Cassazione – Sezione Quinta Civile (sentenza n. 24467/2025). La controversia riguarda la richiesta di rimborso, da parte di Enel Produzione, della somma di euro 372.674,46, versata a titolo di accisa su una partita di olio combustibile destinata alla produzione di energia elettrica presso la centrale di Termini Imerese, imposta ritenuta indebitamente corrisposta.
La vicenda si è originata dal diniego di rimborso della suddetta accisa da parte dell’Amministrazione, nonostante Enel Produzione avesse invocato l’applicazione diretta della Direttiva 2003/96/CE e della giurisprudenza comunitaria, secondo cui sussiste un’esenzione per i prodotti energetici impiegati nella produzione di elettricità. L’esenzione, pur prevista dalla disciplina europea, non era stata ancora recepita dall’ordinamento italiano al momento del pagamento, generando così il presupposto del "pagamento indebito".
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva respinto il ricorso di Enel. La decisione veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia (CTR), la quale motivava ritenendo che l’accisa versata configurasse un costo di produzione, riversato sul prezzo finale e quindi sugli acquirenti dell’energia. Contro questa pronuncia, Enel Produzione ha proposto ricorso in Cassazione, articolando sette motivi di doglianza.
La Suprema Corte, dopo avere escluso la sussistenza di vizi procedurali e motivazionali nelle pronunce di merito in relazione ai primi due motivi del ricorso, si è soffermata sulla questione centrale della controversia: la prova della traslazione dell’imposta su terzi quale fatto impeditivo al rimborso. La Cassazione ha ricordato che, secondo l'art. 29, comma 2, della l. 428/1990 come modificato, la prova dell’avvenuta traslazione non può essere assunta tramite semplici presunzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, richiedendosi elementi gravi, precisi e concordanti e senza potersi ritenere sufficiente la sola iscrizione in bilancio delle accise come costo di produzione.
La Corte ha pertanto ritenuto che la sentenza d’appello impugnata non abbia chiarito in modo sufficiente se, nel caso concreto, l’amministrazione abbia assolto l’onere di prova su cui gravava, né abbia adeguatamente esaminato la possibile sussistenza di un ingiustificato arricchimento a favore della contribuente. La Cassazione ha quindi accolto il terzo e quarto motivo di ricorso, dispone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio, precisando i criteri che dovranno essere seguiti nella verifica degli oneri probatori e delle relative conseguenze giuridiche e finanziarie.

