Servizio Elettrico Nazionale ottiene il rimborso dell’addizionale sull’energia elettrica
Pubblicato il: 9/29/2025
L’avvocato Alessandro Fruscione ha assistito Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (già Enel Servizio Elettrico S.p.A.).
La controversia, iscritta al n. 13042 del ruolo generale dell’anno 2023 presso la Corte di Cassazione (Sez. 5, Sent. n. 24470/2025), ha visto coinvolte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Agenzia delle Entrate, ricorrenti, contro Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., già Enel Servizio Elettrico S.p.A., quale controricorrente. La decisione interviene sull’impugnazione della sentenza n. 3347/28/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, depositata il 13 dicembre 2022.
La vicenda trae origine da due istanze di rimborso presentate da Enel Servizio Elettrico S.p.A. il 24 marzo 2011 per addizionali provinciali sull’energia elettrica corrisposte per gli anni d’imposta 2008 e 2009 nella Provincia di Taranto. A seguito della soppressione dell’addizionale nel 2011, la società richiese la restituzione degli importi versati in acconto, nella impossibilità di utilizzarli in compensazione. L’Agenzia delle Dogane rigettò la richiesta nel 2014, contestando la tardiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate e ritenendo così decaduto il diritto al rimborso.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso del contribuente. In appello, la Corte di Giustizia Tributaria della Puglia accolse l’impugnazione, ritenendo non applicabile l’obbligo di comunicazione ex art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990 poiché la spesa non aveva concorso a formare il reddito d’impresa e il credito non derivava da un indebito versamento.
Sul piano giuridico, la Cassazione si è soffermata su due rationes decidendi distinte: da un lato, ha confermato che l’onere di comunicazione all’Agenzia delle Entrate ex art. 29, comma 4, sorge solo se la spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa (ossia se è iscritta in conto economico e non solo nello stato patrimoniale); dall’altro, ha stabilito che nella fattispecie il costo sostenuto dalla società risultava solo in bilancio patrimoniale e non in conto economico, escludendo il concorso al reddito imponibile richiesto dalla norma.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e respinto quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ne consegue la conferma del diritto della società al rimborso delle addizionali provinciali sull’energia elettrica versate per gli anni 2008 e 2009, senza che fosse necessario adempiere all’onere di comunicazione previsto dall’art. 29, comma 4. Le spese processuali sono state interamente compensate tra le parti.

