Veritas ottiene la cassazione della sentenza sulla TARI portuale
Pubblicato il: 9/29/2025
Gli avvocati Giuseppe Marini e Loris Tosi hanno assistito Veritas S.p.A.; l’avvocato Matteo Melley ha rappresentato SO.RI.MA. S.r.l.
La controversia trae origine dal contenzioso tra Veritas S.p.A. e SO.RI.MA. S.r.l. relativo agli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2017, 2018 e 2019 su aree portuali del Terminal Val da Rio di Chioggia (Ve). Il ricorso, iscritto al n. 31320/2021 R.G., è stato definito dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con sentenza n. 24474/2025, pubblicata il 3 settembre 2025.
La vicenda giudiziaria trae origine dall’impugnazione, promossa da SO.RI.MA. S.r.l., degli avvisi di pagamento emessi da Veritas S.p.A. quale soggetto subentrato nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Chioggia. SO.RI.MA. contestava la legittimità della tariffazione TARI sulle aree portuali connesse a sua attività, sostenendo difetto di potestà impositiva del Comune – in virtù della costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – e la produzione di soli rifiuti speciali, non urbani. In primo grado e successivamente in appello, i giudici accolsero le istanze di SO.RI.MA., dichiarando fondate le sue eccezioni e rigettando la richiesta di rimessione in primo grado per la chiamata in causa del Comune di Chioggia e della Provincia di Venezia.
La decisione attuale segue una doppia pronuncia favorevole a SO.RI.MA.: la Commissione Tributaria Provinciale prima e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto poi si espressero per l’annullamento degli avvisi di pagamento. Avverso la sentenza di secondo grado Veritas S.p.A., ritenendo sussistenti i propri poteri impositivi in virtù della non immediata operatività dell’Autorità Portuale e criticando la motivazione dei giudici, ha proposto ricorso per cassazione articolato su nove motivi.
L’elemento giuridico dirimente, sottolineato dalla Suprema Corte, riguarda la regolarità del contraddittorio. È stato ritenuto necessario, per la natura della controversia – incentrata sul merito della pretesa impositiva e sui poteri del Comune di Chioggia – integrare il contraddittorio in grado di appello nei confronti dell’ente impositore, già parte in primo grado. La mancata evocazione in appello del Comune di Chioggia, a fronte dei motivi di gravame di Veritas attinenti al merito dell’imposizione, ha determinato la necessità di cassare la sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione, accogliendo il nono motivo di ricorso e dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Il giudizio viene quindi rinviato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Chioggia e riesaminare nel merito la vicenda. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio. Sul piano economico, la pronuncia non definisce la debenza della TARI, rimettendo la decisione al giudice del rinvio dopo regolare chiamata in causa dell’ente locale.

