Il Comune di Cesenatico vede riconosciuta la legittimità dell’IMU sulle piattaforme petrolifere
Pubblicato il: 9/26/2025
L’Avv. Zanasi Marco ha rappresentato il Comune di Cesenatico. Gli Avv.ti De Girolamo Davide e Salvini Livia hanno assistito ENI S.p.A.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24609 del 2025, ha deciso sull’annosa questione dell’assoggettamento a IMU delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale antistante il Comune di Cesenatico.
La controversia, iscritta al n. 17917/2021 R.G., ha visto contrapposti da un lato ENI S.p.A., in qualità di contribuente proprietario delle piattaforme, e dall’altro il Comune di Cesenatico, destinatario del gettito dell’imposta. Il caso trae origine dall’avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2014, notificato dal Comune per alcune installazioni ubicate entro il limite delle 12 miglia marine dalla costa. La vicenda processuale si era incardinata con il ricorso di ENI in primo grado, dove il contribuente contestava la legittimità della pretesa tributaria, sostenendo che le piattaforme marine non costituissero presupposto impositivo ai fini IMU.
Accolta la domanda in primo grado, la Corte Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna in sede di appello ha riformato la decisione, confermando invece l’imponibilità delle piattaforme e la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale. ENI ha quindi proposto ricorso in Cassazione, articolando una serie di motivi fra cui il difetto di legittimazione del Comune circa la potestà impositiva in relazione a beni ubicati in mare, la contestazione dei criteri catastali e dei presupposti oggettivi dell’imposta, nonché la presunta sopravvenuta inesigibilità in seguito all’introduzione della disciplina ad hoc per le piattaforme a partire dal 2020.
Nella fase davanti alla Suprema Corte, ENI ha sostenuto, tra l’altro, che la presenza delle piattaforme nel mare territoriale escluderebbe l’applicazione dell’IMU, lamentando l’impossibilità tecnica e giuridica di accatastamento e invocando le più recenti normative che a suo dire avrebbero escluso la tassazione pregressa.
Di contro, il Comune di Cesenatico ha ribadito la piena legittimità dell’imposizione, rimarcando quegli elementi che a regime sono da sempre ritenuti idonei a fondare la potestà impositiva locale anche nei confronti di strutture situate in mare ma funzionalmente collegate al territorio comunale costiero. La Corte di Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha evidenziato come l’IMU si configuri quale tributo proprio derivato dello Stato, ma di diretta attribuzione ai comuni, e che le piattaforme marine, pur ubicate fuori dalla stretta terraferma, traggono vantaggio da un insieme di servizi e infrastrutture comunali. Le statuizioni della Corte sottolineano come non sia compatibile, in assenza di specifiche esenzioni, negare il potere impositivo locale su tali beni, ribadendo che il requisito della capacità reddituale e funzionale delle unità immobiliari consente anche alle piattaforme petrolifere di venire accatastate e dunque assoggettate all’IMU, secondo la classificazione oggettivamente appropriata (categoria D/7). Non rilevano, secondo la Corte, eventuali difficoltà tecniche di inventariazione o invocazioni a prassi amministrative e circolari di segno contrario, né incide sul pregresso la recente introduzione (dal 2020) dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), la quale si sostituisce ma non elimina né retroagisce sull’IMU già dovuta negli anni precedenti.
La decisione della Suprema Corte si fonda in particolare sulle norme del catasto, nonché sulle regole generali della potestà impositiva dei comuni sul territorio statale, mare territoriale incluso, a prescindere dalla distanza dalla costa. Determinante è stata la valorizzazione della fruizione (anche presunta) di servizi comunali da parte delle piattaforme e del personale che vi opera, oltre al dato testuale delle norme sulla soggettività passiva dei manufatti produttivi di reddito. Viene infine smentita la tesi secondo cui le piattaforme sarebbero soggette ad altra classificazione catastale (E/3) e quindi esenti, in quanto non immediatamente strumentali a servizi pubblici.
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso di ENI, confermando integralmente le motivazioni della Corte Tributaria Regionale. Conseguentemente, ENI S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cesenatico (20.000 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge) e al raddoppio del contributo unificato. La sentenza conferma la piena legittimità dell’imposizione IMU sulle piattaforme petrolifere marine per le annualità ante 2020, rafforzando in tal senso il potere tributario degli enti locali sulle strutture produttive situate nel mare territoriale antistante le coste di loro pertinenza.

