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Autostrade per l’Italia ottiene rinvio in Cassazione sulla notificazione degli atti processuali


Pubblicato il: 9/29/2025

Gli Avv. Giuseppe Pizzonia, Luisa Torchia e Laura Trimarchi hanno assistito Autostrade per l’Italia Spa nel ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. L’Avv. Manrico Ciafrè ha rappresentato Azienda Pluriservizi Monterotondo - A.P.M.

La controversia che ha visto coinvolte Autostrade per l’Italia Spa e Azienda Pluriservizi Monterotondo – A.P.M. trae origine dall’impugnazione dell’accertamento del C.O.S.A.P. relativo all’anno 2006 per l’occupazione del sottosuolo con un cavalcavia. La vicenda processuale è stata registrata presso la Corte di Cassazione con n. 391/2022 R.G., e la sentenza oggetto di ricorso è la n. 3880/2021 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 26 maggio 2021. La decisione è della Sezione V civile, con pubblicazione datata 5 settembre 2025.

Autostrade per l’Italia Spa ha contestato l’accertamento riguardante il pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (C.O.S.A.P.) riferito al 2006, relativo a un cavalcavia. In primo grado, il Tribunale di Tivoli ha rigettato la domanda della ricorrente. In appello, la Corte di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività, sostenendo che la notifica dell’atto fosse avvenuta fuori termine.

Il giudizio di primo grado ha visto la domanda di Autostrade per l’Italia respinta. La successiva impugnazione, proposta innanzi alla Corte d’Appello di Roma, è stata dichiarata inammissibile per asserita tardività della notificazione, per non essere stato rispettato il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. La compagnia ha quindi proposto ricorso per Cassazione per violazione delle norme in materia di notificazione degli atti processuali e decorrenza dei termini.

La decisione della Suprema Corte si è incentrata sui profili relativi alla validità della notifica presso il domicilio fisico eletto dal difensore, anche dopo l’introduzione del cosiddetto domicilio digitale (PEC). La Cassazione ha ribadito che, in base alla disciplina vigente nel 2017, la notificazione poteva avvenire sia presso il domicilio fisico eletto che presso l’indirizzo digitale (PEC), senza carattere di esclusività di quest’ultimo. Decisiva è stata la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio da parte della ricorrente dopo il primo tentativo andato a vuoto per ragioni non imputabili al notificante stesso. La validità della notifica al domicilio fisico è stata dunque riconosciuta, purché il procedimento sia stato completato tempestivamente.

Sulla base di tali argomenti, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Autostrade per l’Italia Spa, cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Ne discendono la riapertura del giudizio di appello e la rimodulazione della decisione sulle spese. La pronuncia riconosce la validità concorrente della notifica fisica rispetto a quella digitale e potenzialmente incide sugli oneri di procedura per le parti nei procedimenti civili.