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Agenzia delle Entrate ottiene la cassazione della sentenza sulle sanzioni a Edlo Energy


Pubblicato il: 9/29/2025

Gli avvocati Benedetto Colucci, Nicola Caso e Andrea Zoccali hanno rappresentato Edlo Energy S.p.a.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25631 del 2025 (Sez. 5, RG n. 39/2023), si è pronunciata su un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e Edlo Energy S.p.a.

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un provvedimento di irrogazione sanzioni nei confronti di Edlo Energy S.p.a., contestando l’inesistenza oggettiva di operazioni di compravendita di energia elettrica all’ingrosso intercorse tra la stessa Edlo e Green Network Luce e Gas S.p.a. Conseguentemente era stata applicata una sanzione amministrativa pari al 25% delle somme considerate indebitamente dedotte.

La vicenda risale all’anno 2019, quando la Direzione provinciale II di Milano aveva notificato alla società il provvedimento sanzionatorio, reputando inesistenti gli acquisti e i correlati ricavi registrati da Edlo Energy. Il procedimento ha avuto origine dalla contestazione di una serie di transazioni tra numerose società del settore energetico, accusate di aver effettuato compravendite "circolari". Queste operazioni, secondo l’Amministrazione, si caratterizzavano per saldi costantemente pari a zero sia sotto il profilo fisico che finanziario, in assenza di una reale consegna di energia o di significativi flussi economici, lasciando ipotizzare una finalità simulata delle stesse. Edlo Energy aveva impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, sostenendo la nullità del provvedimento, l’infondatezza della contestazione e la sproporzione della sanzione.

La CTP aveva respinto il ricorso con sentenza n. 3311/2021. In appello, tuttavia, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza n. 2203/2022) aveva accolto le doglianze della società, annullando la sanzione.

Avverso questa decisione, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione. Nel valutare la questione, la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi con cui l’Ufficio aveva contestato al giudice di secondo grado di non aver adeguatamente considerato gli elementi probatori, presuntivi e indiziari, raccolti dall’Amministrazione finanziaria circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni economiche.

La Corte ha rammentato che, in tema di IVA, l’onere della prova sulle operazioni inesistenti grava sull’Amministrazione, ma il contribuente non può ritenersi sollevato dal fornire prova contraria con la mera regolarità formale dei documenti. A giudizio della Suprema Corte, la sentenza impugnata aveva effettuato una valutazione frammentaria delle circostanze, non confrontandole con gli indizi illustrati dall’Ufficio, tra cui la riconducibilità delle transazioni a schemi ripetitivi privi di sostanza economica effettiva, il saldo sempre nullo delle operazioni e l'assenza di flussi reali di energia e denaro.

Gli elementi decisivi per la risoluzione della controversia sono stati la corretta applicazione delle regole sull’onere della prova e la valutazione globale degli indizi a sostegno della pretesa erariale, nonché l’obbligo per il giudice del merito di esaminarli sinteticamente e con un ragionamento complessivo anziché atomistico, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione, con l’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Dal punto di vista economico e giuridico, la decisione comporta il ritorno in giudizio della controversia, lasciando alla nuova valutazione della corte di merito la sorte della sanzione e la verifica della legittimità delle pretese erariali, alla luce di una nuova esame degli elementi in causa.