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Infratech confermata aggiudicataria nella gara Maruzzella


Pubblicato il: 9/29/2025

Gli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Zaccone hanno assistito Conpat S.C. a r.l., anche quale mandataria del r.t.i. con Monsud S.p.A. e Costruzioni Generali Sud S.r.l.; gli avvocati Mjriam Caruso e Rachele Barbarano hanno rappresentato la Provincia di Caserta; l’avvocato Francesco Migliarotti ha assistito il Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7458/2025 (RG n. 706/2025), ha chiuso il contenzioso che vedeva contrapposti Conpat S.C. a r.l. (in proprio e come mandataria del r.t.i. con Monsud S.p.A. e Costruzioni Generali Sud S.r.l.), la Provincia di Caserta, il Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L. e il Consorzio Stabile Te.Co. S.p.A. L’oggetto della disputa era la gara indetta dalla Provincia di Caserta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di Landfill mining per le discariche Maruzzella 1-2, per un valore di oltre 24 milioni di euro (CIG 9641061738, CUP D22I17000080003).

La vicenda ha avuto origine dal decreto presidenziale emesso nel 2021 dalla Provincia di Caserta, che approvava il progetto per il Polo Tecnologico di San Tammaro - Santa Maria la Fossa. Nel gennaio 2023, la Provincia indiceva la procedura di gara, a cui partecipavano tre importanti realtà consortili: Conpat, Infratech e TE.CO. Inizialmente, la commissione aveva collocato Infratech al primo posto, Conpat al secondo e TE.CO. al terzo. Tuttavia, dopo una verifica a seguito di ricorsi incrociati, la graduatoria veniva modificata: Conpat era retrocessa al terzo posto, TE.CO. saliva al secondo, mentre Infratech rimaneva prima. Tale esito aveva sollecitato un ulteriore contenzioso amministrativo.

Il TAR Campania (sentenza n. 6819/2024) aveva già respinto le principali censure di Conpat relative all’aggiudicazione a Infratech, incentrate soprattutto sui criteri di valutazione delle offerte tecniche e in particolare su quale esperienza progettuale ed esecutiva fosse valorizzabile ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali. Il TAR aveva ritenuto legittima l’ammissione e la valutazione della documentazione proposta da Infratech e aveva giudicato improcedibili le doglianze incidentali di Infratech contro Conpat.

Il Consiglio di Stato ha ribadito la correttezza del ragionamento del TAR: ai fini del criterio premiale "2A", non era necessario che l’offerta documentasse lo svolgimento "in proprio" sia della progettazione che della realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti, ma era sufficiente che l’offerta provenisse da operatore economico già coinvolto in entrambe le attività, anche tramite progettisti "indicati". La commissione godeva inoltre di ampia discrezionalità nelle proprie valutazioni, non emersa come manifestamente illogica o viziata da errori di fatto o sviamento di potere.

La sentenza ha così respinto l’appello principale di Conpat e dichiarato improcedibile l’appello incidentale di Infratech. La posizione di Infratech come aggiudicataria resta dunque confermata, consolidando la decisione della Provincia di Caserta. Dal punto di vista economico e giuridico, per Infratech si tratta della definitiva assegnazione di una gara di grande valore e rilievo per la gestione ambientale e la riqualificazione delle aree interessate; per Conpat, sfuma la possibilità di subentrare nei lavori. Le spese del giudizio sono state compensate "in ragione della peculiarità delle questioni sollevate".