CCM Finotello confermata aggiudicataria nella gara per la nuova seggiovia dell’Appennino Bolognese
Pubblicato il: 9/30/2025
L’avvocato Bruno Sarzotti ha assistito CCM Finotello s.r.l.; l’avvocato Matteo Baldi ha rappresentato Leitner s.p.a. e Sacmif s.r.l.; l’avvocato Mario Zoppellari ha affiancato l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e il Comune di Lizzano in Belvedere.
Il contenzioso nasce dall’appello proposto da Leitner s.p.a., in qualità di capogruppo del costituendo RTI con Sacmif s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna n. 8/2025, nell’ambito della procedura di gara indetta dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e dal Comune di Lizzano in Belvedere (CIG B12BE8A2DA, n. 1132/2025 REG.RIC.) per la progettazione e realizzazione della nuova seggiovia quadriposto ‘Polla – Lago Scaffaiolo’.
CCM Finotello s.r.l. si era aggiudicata la commessa e il raggruppamento Leitner-Sacmif aveva impugnato l’esito. La vicenda prende le mosse dalla gara bandita nel 2024, a seguito di una precedente procedura andata deserta, per la sostituzione di impianti sulle piste dell’Appennino bolognese. La nuova gara, dal valore a base d’asta di €6.920.000,00, prevedeva la progettazione e realizzazione di una seggiovia con specifiche tecniche dettagliate.
CCM Finotello risultava aggiudicataria con un’offerta economica di €4.808.045,83. Leitner-Sacmif, seconda classificata, segnalava presunte irregolarità nella documentazione prodotta dalla vincitrice, tra cui la mancata indicazione dei progettisti a firma del legale rappresentante e questioni relative al soccorso istruttorio e ai costi della manodopera.
Il TAR respingeva il primo ricorso di Leitner-Sacmif, ritenendo correttamente svolte e tempestive le integrazioni documentali della controinteressata, in particolare quanto alla nomina e alle dichiarazioni dei progettisti e alle tempistiche del soccorso istruttorio disposto dalla stazione appaltante. Il tribunale valutava inoltre regolari i criteri applicati nella valutazione delle offerte tecniche e giustificava la posizione della stazione appaltante circa le modalità di conversione della tipologia di impianto richiesta.
Nel ricorso in appello, Leitner-Sacmif reiterava le censure sul soccorso istruttorio, sostenendo che l’indicazione dei progettisti sarebbe dovuta provenire dal legale rappresentante e che le dichiarazioni sarebbero state tardive o non valide. Inoltre, contestava i criteri di valutazione delle offerte tecniche e la questione dei costi della manodopera, chiedendo in subordine il risarcimento danni.
Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le doglianze, ritenendo fondata e legittima la procedura di soccorso istruttorio attuata: le dichiarazioni dei progettisti erano state presentate tempestivamente e legittimamente, anche se sottoscritte dal coordinatore del gruppo e non dal legale rappresentante. Il collegio ha confermato che le regole di gara, opportunamente chiarite dalla stazione appaltante, prevedevano espressamente la possibilità di integrazioni. Sul fronte della valutazione tecnica, la Commissione aveva legittimamente applicato il criterio delle prestazioni analoghe e non era richiesta l’esecuzione di impianti con caratteristiche differenti rispetto a quanto effettivamente richiesto. Quanto al costo della manodopera, il Consiglio di Stato ha rilevato la conformità dell’offerta di CCM Finotello alle stime di gara, escludendo manipolazioni o irregolarità nella composizione del prezzo offerto.
Con questa sentenza, il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha definitivamente rigettato l’appello di Leitner-Sacmif, confermando l’aggiudicazione in favore di CCM Finotello s.r.l. e condannando la parte appellante al pagamento delle spese di lite, fissate in €4.000,00 a favore di ciascuna delle parti costituite. La decisione rafforza la centralità del soccorso istruttorio nella sanatoria di carenze documentali che non incidano sull’identità sostanziale dei concorrenti e riconferma la validità dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante nell’interpretazione della lex specialis.

