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Todini ottiene la riforma dell’aggiudicazione sul maxi appalto CAR


Pubblicato il: 9/30/2025

Gli avvocati Salvatore Napolitano, Daniele Sterrantino, Massimo Nunziata, Sergio Santoro e Vincenzo Nunziata hanno rappresentato Todini Costruzioni Generali S.p.A., Italia Opere S.p.A., Schiavi S.r.l. e Gi.Fe. Costruzioni S.r.l.; gli avvocati Francesco Di Ciommo, Pierluigi Piselli e Daniele Bracci hanno affiancato C.E.S.A. S.r.l., Cosar S.r.l. e il Consorzio Stabile Te.Co S.p.A.; l'avvocato Stefano Fiorini ha assistito il Centro Agroalimentare Roma C.A.R. S.C.P.A.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con sentenza n. 7465/2025, pubblicata il 23 settembre 2025, si è pronunciato su un importante contenzioso relativo all’appalto per progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione dell’ampliamento del Centro Agroalimentare di Roma, del valore di oltre 53 milioni di euro (gara CIG B2C514C10D, CUP F99C24000010005). Il ricorso, iscritto al n. 4302/2025 RG, vedeva coinvolti il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) guidato da Todini Costruzioni Generali S.p.A. e da Italia Opere S.p.A., Schiavi S.r.l. e Gi.Fe. Costruzioni S.r.l., contro il Consorzio Stabile Te.Co S.p.A., C.E.S.A. S.r.l., Cosar S.r.l. e la società appaltante CAR S.C.P.A.

L’appalto, oggetto della procedura bandita dal CAR, era stato aggiudicato in prima istanza al RTI Todini. Il secondo classificato, RTI Te.Co., proponeva ricorso davanti al TAR Lazio, contestando il rispetto dei termini minimi dell’offerta temporale richiesta dalla lex specialis di gara. Il TAR aveva accolto il ricorso con sentenza n. 8817/2025, escludendo il RTI Todini sulla base di una presunta violazione dell’art. 17.2 del disciplinare, secondo cui il termine minimo di 500 giorni doveva riferirsi alla sola esecuzione dei lavori.

Dinanzi al Consiglio di Stato, il RTI Todini impugnava la decisione del TAR eccependo la corretta applicazione della legge di gara e contestando l’errore di calcolo lamentato in primo grado. Il Consorzio Te.Co. proponeva appello incidentale sollevando plurime questioni (subappalto, dichiarazioni mendaci, dichiarazione CCNL), mentre il CAR si associava alle ragioni del RTI Todini chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha approfondito l’interpretazione delle clausole di gara, precisando la necessità di una lettura sistematica secondo i principi del codice civile. Ha stabilito che, trattandosi di appalto integrato, sia la progettazione sia l’esecuzione rappresentano una prestazione contrattuale unitaria, per cui l’offerta temporale deve essere riferita all’intero arco temporale previsto dalla lex specialis (842 giorni) e non soltanto alla fase di esecuzione materiale delle opere. L’offerta del RTI Todini, pari a 500 giorni totali, è stata quindi ritenuta legittima e conforme.

Gli elementi giuridici chiave sono stati: l’interpretazione letterale e sistematica della lex specialis, l’unicità della prestazione nell’appalto integrato, la sufficienza delle dichiarazioni rese sul subappalto e sul CCNL mediante soccorso istruttorio, nonché l’inesistenza di dichiarazioni mendaci rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto infondate tutte le censure incidentali proposte dal Consorzio Te.Co.

La decisione comporta la piena conferma dell’aggiudicazione a favore del RTI Todini, con il rigetto del ricorso di primo grado e delle istanze di esclusione del controinteressato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la novità delle questioni trattate. La sentenza ratifica il principio secondo cui, negli appalti integrati, il computo della durata deve essere effettuato sull’intero ciclo contrattuale e non solo sulle singole fasi, producendo effetti concreti sulla prassi degli appalti pubblici integrati e su future interpretazioni delle lex specialis in materia.