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Consip ottiene la riforma della revisione prezzi nel servizio energia


Pubblicato il: 9/30/2025

L’avvocato Loredana Grillo ha assistito Getec Italia s.p.a.

Il contenzioso ha visto contrapposte Consip s.p.a., in qualità di stazione appaltante, e Getec Italia s.p.a., affidataria dell’appalto per il Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni (Ed. 3), relativo principalmente a forniture energetiche per vari lotti regionali. Il procedimento, registrato al n. 08595/2023, è stato deciso dal Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con sentenza n. 7469/2025.

La vicenda trae origine dai ricorsi promossi da Getec Italia contro i provvedimenti Consip che, a partire dal IV trimestre 2021 e per i successivi trimestri fino a inizio 2023, avevano stabilito l’indice revisionale dei corrispettivi del contratto mediante una formula ancorata ai prezzi pubblicati ARERA.

Getec sosteneva che, a causa delle sopravvenute variazioni anomale nei costi della materia prima energetica e delle modifiche legislative sull’IVA e sugli oneri di sistema, la clausola di revisione prezzi risultava non più idonea a garantire l’equilibrio economico originario del contratto.

Veniva così chiesto l’annullamento degli atti di Consip e, in via subordinata, una rinegoziazione delle condizioni economiche. In primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 12910/2023, aveva accolto il ricorso di Getec, annullando le determinazioni revisionale adottate da Consip per difetto di istruttoria, ritenendo che la stazione appaltante avesse applicato in modo rigido la prescrizione contrattuale senza valutare la reale incidenza delle mutate condizioni di mercato e l’effettivo impatto sull’equilibrio contrattuale.

Il Consiglio di Stato, richiamando anche precedenti recenti (sentenze n. 1013 e 1014/2025), ha riformato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la clausola revisionale prevista dal contratto Consip-Getec fosse conforme all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006; tale norma impone soltanto l’inserimento in contratto di una clausola di revisione prezzi, ma non specifica la necessità di adottare strumenti che modifichino in corso d’opera l’entità dei corrispettivi oltre quanto già previsto dalle parti. Inoltre, ha evidenziato che nessuna concreta prova era stata offerta da Getec rispetto all’esistenza di un’alterazione intollerabile e imprevedibile dell’equilibrio negoziale tale da incidere sugli elementi contrattuali.

Il Consiglio di Stato ha concluso per l’accoglibilità dell’appello di Consip, affermando che la stazione appaltante aveva correttamente applicato la formula revisionale contrattuale fondata sui prezzi pubblicati da ARERA, e che ogni ulteriore riconoscimento economico avrebbe integrato una modifica non prevista dal regime negoziale pattuito. Pertanto, il ricorso di Getec è stato definitivamente respinto e le spese di lite per entrambi i gradi compensate, con esclusione di ulteriori effetti economici o risarcitori a carico delle parti.

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