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Svas Biosana ottiene la conferma dell'annullamento della gara per forniture CSTD in Friuli Venezia Giulia


Pubblicato il: 9/30/2025

Gli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande hanno assistito Promed S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 7482/2025 (RG 4343/2024), ha definito la controversia relativa alla procedura di gara CIG 97402661C8 indetta da ARCS – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute per la fornitura di dispositivi per l’allestimento e trasporto farmaci antiblastici destinati agli enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Le parti coinvolte sono state Promed S.r.l., Regione Friuli Venezia Giulia, ARCS e Svas Biosana S.p.A.

La vicenda trae origine dal bando di gara pubblicato nell’aprile 2023 e successivamente rettificato, avente ad oggetto la stipula di una convenzione per la fornitura di kit per la ricostituzione, diluizione e somministrazione di chemioterapici (cosiddetti CSTD). Promed S.r.l. si è aggiudicata il lotto n. 15. Tuttavia, Svas Biosana S.p.A., esclusa dall’aggiudicazione, ha proposto ricorso innanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia, denunciando, tra l’altro, la difformità delle siringhe offerte da Promed rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, ritenute non sufficientemente sigillate per garantire l’assenza di contaminazione, in violazione delle prescrizioni capitolari.

In primo grado il TAR aveva accolto il ricorso di Svas Biosana, annullando l’aggiudicazione a Promed, ritenendo non dimostrato che le siringhe offerte presentassero equivalenti requisiti di "completa sigillatura". Promed ha quindi proposto appello davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che la verifica di conformità doveva riguardare il kit nel suo complesso quale sistema chiuso, non la siringa considerata isolatamente. ARCS ha spiegato ricorso incidentale parzialmente adesivo, accedendo al principio di equivalenza funzionale. Durante la fase di merito è stata disposta una verificazione tecnica affidata prima all’Istituto Superiore di Sanità e poi, per sostituzione, a INAIL, al fine di accertare la conformità funzionale del kit proposto da Promed alle specifiche capitolari e alla definizione NIOSH.

La verificazione tecnica ha concluso che il kit offerto da Promed (BD PhaSeal Optima) non risulta pienamente conforme alle specifiche tecniche richieste, né può essere considerato equivalente in termini di sicurezza e funzionalità. In conseguenza di ciò, Promed e ARCS hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al gravame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese di lite, cui Svas Biosana si è opposta chiedendo invece le spese per soccombenza virtuale.

Le questioni giuridiche decisive, emerse nel corso del giudizio, hanno riguardato l’interpretazione delle specifiche tecniche relative al requisito della "completa sigillatura" della siringa e il principio di equivalenza funzionale tra i dispositivi, sottoposti a verificazione tecnica.

La decisione finale del Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili entrambi gli appelli per sopravvenuta carenza di interesse delle parti, con conseguente conferma dell’annullamento dell’aggiudicazione disposta dal TAR. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, con la sola eccezione delle spese di verificazione tecnica da porsi a carico dei due appellanti in solido. Dal pronunciamento discende, quindi, la definitiva mancata aggiudicazione a Promed S.r.l. del lotto contestato e un sostanziale favore per la posizione difensiva di Svas Biosana.