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Il Consiglio di Stato conferma la posizione del GSE sulla rimodulazione della tariffa per fotovoltaico


Pubblicato il: 10/1/2025

L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Cms s.r.l. Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – Gse s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7491/2025 (ric. n. 9548/2024), si è pronunciato sul ricorso proposto da Cms s.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico sito a Nusco (AV), contro Gestore dei Servizi Energetici – Gse s.p.a. (Gse) e vari ministeri. Oggetto del contenzioso erano la sospensione dei pagamenti degli incentivi relativi alla convenzione stipulata ex DM 5 luglio 2012 per l’impianto in questione e la successiva rettifica da parte del Gse dell’algoritmo di calcolo della Tariffa Fissa Onnicomprensiva (TFO), imposta dai noti interventi normativi sul comparto rinnovabili, tra cui lo “spalma incentivi”.

La vicenda inizia con la comunicazione del 20 ottobre 2022 con cui il Gse, a seguito dell’adozione di un nuovo algoritmo per la TFO richiesto da anomalie rilevate relativamente all’incremento dei prezzi dell’energia, sospendeva i pagamenti degli incentivi per l’impianto Cms a partire da settembre 2022. Seguiva poi, il 7 marzo 2023, il provvedimento del Gse che, concluso il procedimento istruttorio, comunicava il ricalcolo degli incentivi e la determinazione dell’importo da recuperare. Secondo il Gse, la rimodulazione della tariffa era necessaria per adeguare gli importi alle previsioni dell’art. 26 del decreto legge 91/2014 e ai limiti fissati dai decreti ministeriali, argomentando circa la necessità di correggere errori insorti nel precedente algoritmo a fronte del sopravvenuto scenario dei prezzi energetici.

Cms s.r.l. impugnava i provvedimenti avanti il Tar Lazio, lamentando, tra gli altri, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione di legge e delle direttive eurounitarie in materia di rinnovabili, chiedendo la riattivazione della convenzione incentivante e il pagamento integrale degli importi dichiarandone l’ulteriore pretesa illegittima. Il Tar Lazio (sent. n. 17602/2024) respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure e ritenendo corretto l’operato del Gse, compensando le spese tra le parti.

La società Cms proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, articolando undici motivi, tra cui errori di motivazione e violazione delle normative nazionali ed eurounitarie, deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado e la presunta illegittimità della nuova formula di calcolo della TFO, nonché la lesione del legittimo affidamento e la disparità di trattamento.

Il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello, ha ritenuto infondate tutte le doglianze, riconoscendo puntualmente la correttezza dell’adeguamento dell’algoritmo da parte del Gse secondo i criteri introdotti dalla normativa sullo “spalma incentivi”: la tariffa fissa onnicomprensiva resta una tariffa unica e non determina una doppia remunerazione, né una garanzia rispetto alle oscillazioni di mercato. Il tetto al prezzo medio zonale, previsto dal nuovo algoritmo, è stato ricondotto direttamente alle finalità di evitare effetti distorsivi e di mantenere la tariffa nei limiti della normativa. Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso sia la violazione del legittimo affidamento sia quella dei principi unionali e nazionali, affermando che l’intervento del Gse costituisce mera rettifica dovuta a una sopravvenienza eccezionale e non un provvedimento in autotutela.

In conclusione, la decisione respinge integralmente l’appello di Cms s.r.l., conferma la legittimità degli atti del Gse in materia di rimodulazione TFO ed esclude la sussistenza di profili di illegittimità tanto sotto il profilo nazionale quanto eurounitario. Le spese del grado restano compensate.