Il Consiglio di Stato riconosce la legittimità del GSE nella revoca degli incentivi fotovoltaici
Pubblicato il: 10/1/2025
Gli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A.; gli avvocati Giorgio Scanavino e Riccardo Montanaro hanno rappresentato Spazio Real Estate S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7497/2025 (ricorso n. 9159/2024), pubblicata il 24 settembre 2025, ha deciso la controversia tra Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. e Spazio Real Estate S.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico a Torino. La causa trae origine dal ricorso proposto da Spazio Real Estate contro il provvedimento del GSE del 13 novembre 2018, che aveva ridotto la tariffa incentivante riconosciuta all'impianto in virtù di presunta carenza dei requisiti documentali. Il giudizio di primo grado aveva visto prevalere la società privata, con annullamento degli atti del GSE e condanna alla restituzione di incentivi trattenuti.
La vicenda ruota attorno all’ammissione dell’impianto di Spazio Real Estate agli incentivi ex D.M. 19 febbraio 2007 a seguito del D.L. 105/2010 convertito nella legge 129/2010: il GSE, a seguito di verifica, aveva infatti escluso la società dal più favorevole regime economico dopo aver rilevato l’assenza, nella documentazione fotografica prodotta alla domanda di incentivazione, dei cablaggi di connessione tra il quadro BT e il trasformatore, elementi invece presenti in occasione di successivo sopralluogo.
La società, contestando la ricostruzione, aveva attribuito la differenza a modifiche tecniche sopravvenute richieste dai Vigili del Fuoco e aveva fornito una narrativa degli interventi tecnici giustificativi dello spostamento dei cavi.
Il TAR Lazio, accogliendo il ricorso in primo grado (sentenza n. 9238/2024), aveva giudicato insufficientemente motivati gli atti del GSE e aveva valorizzato la plausibilità tecnico-fattuale della tesi difensiva di Spazio Real Estate, basandosi su dettagli delle fotografie presentate e sulla spiegazione delle esigenze di compartimentazione e modifica dei locali.
Il Consiglio di Stato, investito dell’appello da parte del GSE, ha invece ribaltato la decisione: la Sezione Seconda ha evidenziato che la normativa di riferimento (art. 1 septies D.L. 105/2010 e D.M. 19 febbraio 2007) richiede espressamente la trasmissione di una documentazione fotografica probante e completa, assegnando valenza probatoria prioritaria a queste immagini rispetto ad altre forme di dichiarazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le fotografie prodotte non davano alcuna prova diretta della presenza dei cablaggi contestati alla data di fine lavori, non consentendo di accogliere inferenze logiche basate soltanto su deduzioni ulteriori o dichiarazioni tecniche difensive.
Le ragioni tecniche addotte dalla società – incluse le motivazioni legate alla richiesta dei Vigili del Fuoco e alle modifiche dell’ambiente tecnico – sono risultate non fondate su documentazione idonea o su chiari riscontri visivi. Il Giudice di appello ha ritenuto corretta, dunque, la valutazione del GSE circa la mancata dimostrazione della conclusione effettiva dei lavori, decisiva per l’ammissione agli incentivi maggiorati, e ha espressamente affermato che la funzione della documentazione fotografica non può essere surrogata da altre prove quando la legge richiede un riscontro visivo diretto. Lo scostamento fra quanto attestato nelle fotografie prodotte e la situazione rilevata nel sopralluogo successivo, non giustificato oggettivamente, ha fondato la legittimità della revoca del beneficio.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del GSE, riformato la sentenza di primo grado e respinto il ricorso di Spazio Real Estate, disponendo la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La pronuncia conferma pienamente la validità dell’operato del GSE e determina, dal punto di vista economico, la perdita del diritto agli incentivi maggiorati per la società privata, rinviando integralmente le sorti dell’erogazione alla corretta produzione documentale.

