Monte Raitiello ottiene conferma della proroga VIA per il parco eolico di Muro Lucano
Pubblicato il: 9/26/2025
L’avvocato Simone Cadeddu ha assistito Monte Raitiello s.r.l.; l’avvocato Antonio Giuseppe Galgano ha rappresentato il Comune di Muro Lucano.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato in data 22 settembre 2025 sul ricorso presentato dal Comune di Muro Lucano contro la sentenza n. 266/2024 del TAR Basilicata. La controversia, iscritta al numero di ruolo generale 6428/2024, vedeva contrapposti il Comune di Muro Lucano, la società Monte Raitiello s.r.l., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. L’oggetto della disputa riguardava la liceità della proroga del termine di validità della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di un impianto eolico situato nei comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano.
La vicenda trae origine dall’istanza, presentata da Monte Raitiello s.r.l. il 20 settembre 2018, per ottenere una proroga di trentasei mesi dell’efficacia del provvedimento VIA adottato dalla Regione Basilicata nel 2012. Il Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha avviato il procedimento istruttorio, richiedendo i pareri delle amministrazioni competenti. Mentre il Ministero della Cultura aveva espresso parere negativo, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale aveva deliberato favorevolmente con prescrizioni nel novembre 2019. Per la presenza di valutazioni contrastanti, la questione è stata rimessa al Consiglio dei Ministri, che il 5 ottobre 2022 ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale e prorogato la validità del VIA già concesso.
Il Comune di Muro Lucano aveva impugnato senza successo il provvedimento innanzi al TAR Basilicata, che con sentenza n. 266/2024 aveva respinto il ricorso introduttivo e dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso per motivi aggiunti relativo all’autorizzazione formatasi per silentium e alle procedure espropriative. Le spese di lite erano state poste a carico dell’ente locale.
Nel giudizio di appello, il Comune ha sostenuto diversi motivi di doglianza, tra cui l’omessa valutazione sulla compatibilità ambientale del progetto, l’erroneità delle procedure di pubblicazione della documentazione integrativa e la tardiva conoscenza dell’autorizzazione per silentium. A questi motivi la società Monte Raitiello ha eccepito la tardività dell’appello e la mancata contestazione di quanto già concordato e approvato dall’amministrazione comunale nei precedenti procedimenti, evidenziando come, già nel 2011, Muro Lucano si fosse favorevolmente espresso sul progetto.
La decisione del Consiglio di Stato si è fondata su alcuni principi chiave: in primis, la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ex art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. n. 400/1988; la sufficienza della motivazione circa la scelta, operata a livello di governo, di privilegiare le strategie nazionali ed europee di sviluppo delle fonti rinnovabili, che non era inficiata dalle opposizioni locali e nemmeno dall’inclusione dell’area nella lista delle zone a elevata probabilità di esito negativo (ma non di divieto assoluto) per gli impianti eolici prevista dalla normativa regionale. Rilevante è stata anche la constatazione della congrua collocazione esterna agli ambiti tutelati e l’assenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare il danno alle aree protette e all’avifauna.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune di Muro Lucano, sancendo la legittimità della proroga del provvedimento VIA e rigettando tutte le censure proposte, comprese quelle relative alle presunte violazioni procedimentali e alla questione degli usi civici sui terreni. In applicazione del criterio della soccombenza, il Comune di Muro Lucano è stato condannato al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate a favore sia di Monte Raitiello s.r.l. che delle amministrazioni statali, per un totale di 8.000 euro oltre accessori di legge.

