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Paperdì ottiene dal Consiglio di Stato l’accesso ai documenti sulle cause dei disservizi elettrici


Pubblicato il: 10/2/2025

L’avvocato Pasquale Cerbo ha assistito Paperdì S.r.l. E-Distribuzione S.p.A. è stata assistita dagli avvocati Angelo Piazza, Gennaro Terracciano e Annunziata Abbinente.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7555/2025 (RG n. 2181/2025), si è pronunciato sulla controversia tra Paperdì S.r.l. e E-Distribuzione S.p.A., affiancate dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Al centro del giudizio vi era l’appello proposto da Paperdì avverso la sentenza del TAR Lazio (n. 747/2025), che aveva parzialmente respinto il ricorso relativo al diniego di accesso a documenti detenuti dal gestore della rete elettrica.

Papierdì S.r.l., società titolare di uno stabilimento cartotecnico in Campania, lamentava continue interruzioni e cali di tensione nell’alimentazione elettrica durante il 2023 e il 2024, con danni al ciclo produttivo. La società aveva avanzato ripetute segnalazioni a E-Distribuzione, culminate in una riunione tecnica nella quale i disservizi venivano ricondotti alla mancata conformità di alcuni utenti della rete alle norme tecniche ARERA e CEI. A seguito di ciò, Paperdì aveva formalizzato il 22 maggio 2024 una richiesta di accesso difensivo a documenti che potessero chiarire quali utenti non erano a norma, le eventuali diffide inviate, documenti sull’accertamento delle responsabilità, e altri materiali relativi alla problematica.

La richiesta veniva respinta da E-Distribuzione sia per ragioni di tutela della privacy (richiamando il GDPR e il Codice Privacy) riguardo ai dati di soggetti terzi, sia per la natura giudicata "esplorativa e generica" di alcune richieste. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi aveva invitato E-Distribuzione a riesaminare l’istanza, ma la società confermava il diniego. Paperdì aveva quindi presentato ricorso al TAR Lazio, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di conoscere i nominativi degli utenti non conformi e altre informazioni collegate, accogliendo solo l’accesso ai documenti relativi alle prospettive di soluzione dei problemi tecnici.

La sentenza del Consiglio di Stato sovverte radicalmente la decisione di primo grado. I giudici, ricostruendo la sequenza dei fatti e l’iter burocratico, hanno riconosciuto che i motivi addotti da E-Distribuzione - riservatezza dei dati personali e possibilità di un futuro giudizio civile - non giustificavano il diniego all’ostensione. In particolare, si rileva come il diniego si fosse fondato su esigenze di riservatezza riferite a dati che concernono soggetti giuridici, e quindi non coperti dal GDPR, oppure su mere ipotesi di futuro contenzioso che non possono prevalere sull’interesse difensivo concreto e attuale della parte richiedente. Inoltre, la necessaria esistenza di documenti era avvalorata dalle stesse dichiarazioni dei tecnici di E-Distribuzione.

Punto dirimente della decisione è stato il richiamo ai principi sanciti dall’Adunanza Plenaria n. 4/2021: il diritto di accesso ai documenti per finalità difensive non può essere sindacato dall’amministrazione o dal TAR sulla concreta utilità dei documenti richiesti, né può essere respinto per generici richiami alla privacy se non emergono dati sensibili o giudiziari. Il Consiglio ha chiarito che, in assenza di dati riferibili a persone fisiche o di informazioni cd. supersensibili, il diritto di difesa prevale ordinariamente sulla riservatezza di informazioni concernenti soggetti diversi dal richiedente.

La decisione della Sezione Seconda del Consiglio di Stato accoglie integralmente l’appello di Paperdì, ordinando a E-Distribuzione di esibire la documentazione richiesta ai punti 1), 2) e 3) dell’istanza del 22 maggio 2024, qualora essa risulti già formata ed esistente. E-Distribuzione è stata altresì condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio per un importo di 3.000 euro, oltre accessori, mentre si dispone la compensazione delle spese nei confronti della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La sentenza comporta per il gestore l’obbligo immediato di ostensione, con rilevanti effetti sia in termini di trasparenza che di possibilità per Paperdì di tutelare i propri diritti nelle sedi più opportune.