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Il Parco delle Alpi Apuane ottiene conferma del diniego sulla cava Prunelli-Piastrina


Pubblicato il: 10/2/2025

Gli avvocati Giuseppe Fabrizio Maiellaro e Francesco Paolo Tronca hanno assistito Turba Cava Romana s.r.l. L'avvocato Barbara Mancino ha rappresentato il Parco regionale delle Alpi Apuane.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7566/2025 depositata il 26 settembre 2025 (RG 650/2024), ha definito il contenzioso tra Turba Cava Romana s.r.l. e il Parco regionale delle Alpi Apuane, confermando il diniego al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (PAUR) necessaria per la coltivazione della cava Prunelli-Piastrina nel bacino marmifero Monte Pallerina. Le amministrazioni coinvolte comprendevano anche il Ministero della Cultura, mentre il Comune di Vagli di Sotto non si è costituito in giudizio.

La vicenda trae origine da una concessione comunale del 2019 attribuita alla società Turba Cava Romana per lo sfruttamento di una cava inserita nell’elenco delle aree "dismesse" ma potenzialmente riattivabili, secondo il Piano Attuativo di Bacino (PABE) della zona. Nel 2020 la società aveva presentato una prima richiesta per riattivare la coltivazione della cava, proposta respinta dagli enti preposti (Parco delle Alpi Apuane e Soprintendenza), principalmente per l’incompatibilità del nuovo tracciato viario previsto dal progetto con le prescrizioni del PABE e delle Linee Guida sui ravaneti naturalizzati. Il diniego era stato confermato sia dal TAR che, successivamente, dal Consiglio di Stato in un precedente giudizio.

Seguendo i giudizi precedenti, Turba Cava Romana ha presentato nel 2021 un nuovo progetto, nuovamente bocciato dal Parco con motivazioni legate all’impatto paesaggistico e ambientale della nuova viabilità proposta e al mancato rispetto delle prescrizioni pianificatorie. Il secondo diniego è stato impugnato avanti al TAR Toscana, che lo ha respinto con la sentenza n. 1086/2023, decisione ora definitiva con la pronuncia del Consiglio di Stato.

Il centro del giudizio ha ruotato attorno alla normativa regionale e alle previsioni del PABE, secondo cui la possibilità di riattivare la cava era subordinata all’esistenza della viabilità preesistente. Gli organi amministrativi e giudiziari hanno riscontrato che la viabilità storica non era più presente e che il progetto comportava la realizzazione ex novo di una strada, intervento non ammesso dal riparto normativo e ritenuto troppo gravoso per il paesaggio e l’ambiente protetto.

Elementi giuridici cruciali sono stati: la corretta interpretazione delle previsioni del PABE e delle relative prescrizioni in materia di viabilità; il peso decisivo dei pareri espressi dalla Soprintendenza e dal Parco nelle conferenze di servizi; la valutazione qualitativa e non meramente numerica delle posizioni espresse dagli enti nella conferenza di servizi; e il principio per cui la compatibilità paesaggistica doveva essere strettamente valutata.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società, confermando che nessun vizio d’istruttoria, di disparità di trattamento o di motivazione era ravvisabile nel diniego impugnato, ed evidenziando come i pareri negativi degli enti preposti agli interessi ambientali abbiano giustificato la prevalenza del dissenso nella conferenza di servizi. La domanda risarcitoria avanzata da Turba Cava Romana è stata anch’essa respinta. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate tra le parti.