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Engie Servizi ottiene l’annullamento dei pareri contrari per l’impianto fotovoltaico a Bianco


Pubblicato il: 9/30/2025

Gli avvocati Riccardo Troiano, Alessandra Quattrini e Riccardo Valle hanno assistito Engie Servizi S.p.A.; l’avvocato Gianclaudio Festa ha rappresentato la Regione Calabria; l’avvocato Antonio Massimiliano Miceli ha assistito la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, si è pronunciato sul ricorso n. 622/2024, proposto da Engie Servizi S.p.A. contro Comune di Bianco, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e altri Ministeri, per l’annullamento del provvedimento di diniego del Comune di Bianco (prot. n. 12493 del 13.9.2024) volto a impedire la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3,996 MW nel territorio comunale.

Il ricorso concerneva anche i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La vicenda trae origine dall’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) presentata da Engie il 27 luglio 2023 per l’autorizzazione di un impianto fotovoltaico, in un’area che la società riteneva idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, del d.lgs. 199/2021. Nel procedimento, la Soprintendenza e la Città Metropolitana avevano espresso parere negativo, invocando la presenza di vincoli paesaggistici e di area agricola di pregio destinata, tra l’altro, alla produzione vitivinicola tutelata; inoltre, era stato sottolineato il contrasto con strumenti di pianificazione (PTCP, QTRP).

Nonostante le osservazioni e le controdeduzioni fornite da Engie e il parere del Ministero dell’Ambiente volto a ribadire la prevalenza dell’interesse per le energie rinnovabili e il carattere non vincolante dei pareri negativi, il Comune di Bianco adottava il diniego definitivo. Il provvedimento amministrativo impugnato è stato quindi contestato per violazione di legge e dei principi di corretta azione amministrativa, nonché per l’omessa valutazione delle osservazioni presentate dalla società ricorrente.

Sul piano sostanziale, Engie ha insistito sul fatto che l’area rientrasse tra quelle considerate "idonee" ex lege dal d.lgs. 199/2021, in quanto prossima ad aree a destinazione industriale e priva di vincoli specifici richiamati dal codice dei beni culturali. Sia la relazione paesaggistica sia certificazioni urbanistiche comprovavano, secondo la ricorrente, la compatibilità dell’insediamento e l’assenza di reali colture di pregio ostative.

Il TAR, nel ripercorrere la storia procedimentale, ha osservato che la PAS era stata regolarmente attivata prima delle recenti modifiche normative che avrebbero ristretto le possibilità di impianto sulle aree agricole, confermando dunque la vigenza della normativa più favorevole ratione temporis. Il Tribunale ha accolto la ricostruzione della disciplina normativa di settore proposta da Engie, precisando che la classificazione di area "idonea" ai fini dell’art. 20 d.lgs. 199/2021 non può essere superata da strumenti di pianificazione di rango programmatico o da previsioni regolamentari come quelle invocate dagli enti resistenti.

La questione giuridica centrale è stata la corretta individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici in ambito agricolo e il rilievo da attribuire ai pareri ostativi delle amministrazioni coinvolte. Il TAR ha ritenuto che il legislatore abbia inteso assicurare una disciplina di favore per l’installazione in aree agricole quando ricorrano i presupposti oggettivi indicati dalla norma, prevedendo che i pareri delle amministrazioni abbiano natura non vincolante e debbano, comunque, essere motivatamente ponderati con l’interesse nazionale alla transizione energetica.

Alla luce dell’istruttoria, della documentazione prodotta e delle norme speciali intervenute, il TAR ha accolto il ricorso, annullando i pareri contrari della Soprintendenza e della Città Metropolitana, nonché il successivo diniego comunale. Il Comune di Bianco dovrà dunque rinnovare la valutazione in conferenza di servizi secondo i principi indicati dalla sentenza, alla stregua della normativa vigente ratione temporis e valorizzando il favore legislativo per l’energia da fonti rinnovabili. Quanto alle spese di lite, sono state poste a carico delle amministrazioni soccombenti in solido, riconoscendo a Engie un rimborso di 3.000 euro oltre accessori di legge e quanto versato per contributo unificato.