Iliad ottiene l'annullamento del divieto del Comune di Capannori sugli impianti di telefonia
Pubblicato il: 10/2/2025
Gli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca hanno assistito Iliad Italia S.p.A.; l'avvocato Chiara Donadon ha rappresentato il Comune di Capannori; gli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria hanno affiancato Inwit S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sul contenzioso tra Iliad Italia S.p.A., il Comune di Capannori, il Ministero della Cultura e Inwit S.p.A., a seguito dell'appello iscritto al n. 6807/2025 R.G. Avversato era il provvedimento del Comune di Capannori del 30 maggio 2024 recante il divieto di prosecuzione dell'attività per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazione, motivato dalla presunta non conformità al Programma Comunale degli Impianti approvato con delibera del Consiglio comunale n. 20/2024.
Iliad aveva proposto ricorso al TAR Toscana lamentando l'illegittimità del provvedimento comunale e della pianificazione comunale impedente, rilevando in particolare l'irragionevolezza del diniego sull'istanza di co-ubicazione su un impianto preesistente. Il TAR aveva respinto il ricorso dichiarandolo in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza di interesse, ritenendo il Programma comunale atto lesivo in via immediata e la mancata tempestiva impugnazione causa di preclusione anche contro il successivo divieto applicativo.
Contro questa sentenza, Iliad ha presentato appello denunciando errori di diritto sotto vari profili, tra i quali la non lesività immediata del Programma comunale, l’illegittimità del divieto generalizzato di installazione degli apparati, e la mancata valutazione della specificità della co-ubicazione su infrastruttura già esistente.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appello di Iliad, riconoscendo che il Programma comunale degli Impianti non aveva efficacia lesiva immediata e che la sua impugnazione unitamente al diniego era tempestiva. Il Collegio ha chiarito che la normativa regionale non prevede il divieto, né preclusioni generalizzate, e che i vincoli imposti dal Comune eccedevano la disciplina, stante la natura di opera di urbanizzazione primaria degli impianti radio-base ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 259/2003. Il rigido sistema di siti predefiniti e la mancata considerazione della possibilità di co-ubicazione sono stati ritenuti contra legem. Il Comune non aveva fornito prova dell’impossibilità tecnica alternativa che giustificasse il diniego.
Il Consiglio di Stato ha così annullato il provvedimento impugnato, accogliendo integralmente la posizione di Iliad e riformando la sentenza del TAR Toscana. Le spese di entrambe le fasi di giudizio sono state compensate tra le parti, anche alla luce dell’adeguamento nel frattempo apportato dal Comune al piano degli impianti.

