Cellnex Italia e Wind Tre ottengono via libera alla Stazione Radio Base a Diano Marina
Pubblicato il: 10/3/2025
Gli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati hanno assistito Cellnex Italia S.p.A.; l’avvocato Giuseppe Sartorio ha assistito Wind Tre S.p.A.; l’avvocato Matteo Borello ha rappresentato il Comune di Diano Marina.
Il contenzioso tra il Comune di Diano Marina (IM) e le società Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. ha avuto origine dalla richiesta, presentata dalle due società, di installare una nuova stazione radio base presso Via G. Canepa n. 8, sul torrino di un fabbricato già ospitante antenne Wind Tre. L’istanza (prot. 15180 del 4 luglio 2023) era stata respinta dal Comune con il provvedimento n. 9 del 30 gennaio 2024, motivando il diniego sulla base di una disposizione regolamentare che stabiliva il divieto assoluto di installazioni nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia per ragioni paesaggistiche. Con ordinanza n. 10 dell’1 febbraio 2024 il Comune aveva altresì disposto il divieto di inizio e prosecuzione dei lavori. La sentenza riguarda il ricorso n. 9207 del 2024, definito dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 7601/2025.
La vicenda trae origine dal ricorso delle società interessate dinanzi al TAR Liguria, che aveva accolto il reclamo solo in parte, annullando il diniego del Comune limitatamente alla parte motivata dal regolamento, ma respingendo la domanda di formazione del silenzio-assenso sull'istanza. Il Comune ha successivamente presentato appello avverso la sentenza, sollevando una serie di questioni sia in ordine alla legittimazione attiva delle società che in relazione alla natura del condominio come controinteressato, oltre a contestare la declaratoria di illegittimità della norma regolamentare comunale. Le società a loro volta sollevavano appello incidentale, insistendo per l'accertamento della formazione del titolo autorizzatorio per silenzio-assenso, stante l'assenza del vincolo paesaggistico sull’area in questione.
In primo grado, il TAR aveva respinto la pretesa delle società di aver conseguito il titolo autorizzatorio per silenzio-assenso, ma aveva accolto in parte il ricorso annullando il diniego comunale motivato dal regolamento che introduceva un divieto generalizzato nella fascia costiera. Il Consiglio di Stato, chiamato a valutare tanto l’appello principale del Comune quanto quello incidentale delle società, ha dapprima accolto in via cautelare la richiesta di sospensione della sentenza del TAR, fissando sollecita udienza di merito. Nella decisione definitiva, ha respinto l’appello principale e accolto gli appelli incidentali delle società.
La controversia ruotava sull'interpretazione dell’art. 142, comma 1, lettera a), del D.lgs. 42/2004 e sull’applicabilità del relativo vincolo paesaggistico, nonché sulla legittimità di divieti regolamentari generalizzati in materia di infrastrutture di telecomunicazione. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che i comuni non possono stabilire attraverso regolamenti limiti alla localizzazione degli impianti su aree generalizzate del territorio, ma solo definire criteri per la minimizzazione degli impatti in relazione a siti specifici. Quanto al vincolo paesaggistico, il Collegio ha rilevato che l'area interessata, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, ricade in "Zona A" del DM 1444/1968, risultando pertanto esclusa dall’applicazione del vincolo paesaggistico sulla fascia costiera.
Nel dispositivo, il Consiglio di Stato ha accertato l’assenza del vincolo paesaggistico, dichiarando che non era necessario acquisire la corrispondente autorizzazione, e riconoscendo quindi la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 259/2003 in favore delle società. La sentenza ha pertanto sancito l’illegittimità del diniego comunale e disposto l’accoglimento del ricorso originario. Sotto il profilo economico, le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate per la peculiarità del caso e degli interessi coinvolti, mentre sotto il profilo giuridico la decisione consolida un indirizzo restrittivo sulla facoltà dei Comuni di introdurre limiti generalizzati all’installazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche.

