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Inwit ottiene l'annullamento della revoca del nullaosta per il 5G a Roccamonfina


Pubblicato il: 10/3/2025

L’avvocato Giovanni Zucchi ha assistito Inwit S.p.A. L’avvocato Vincenzo Capuano ha rappresentato l'Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano. L’avvocato Giancarlo Fumo ha affiancato il Comune di Roccamonfina.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7602/2025 (ricorso n. 4404/2025), ha accolto l’appello proposto da Inwit S.p.A. contro l’Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano e il Comune di Roccamonfina. Il contenzioso trae origine dall’annullamento in autotutela da parte dell’Ente Parco di un nullaosta già rilasciato il 12 aprile 2024 a Inwit per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni nell’ambito del piano “Italia 5G”, finanziato con fondi PNRR su un terreno sito nel Comune di Roccamonfina.

La vicenda prende avvio dal rilascio, nell’aprile 2024, del nullaosta necessario all’installazione dell’impianto, il tutto al termine di una conferenza di servizi convocata dal Comune. Dopo il rilascio del provvedimento, alcune associazioni e cittadini hanno segnalato presunte irregolarità nell’esecuzione dei lavori: sarebbero state movimentate maggiori quantità di terra rispetto a quanto previsto dal progetto e tagliati alcuni alberi senza autorizzazione. Sulla base di queste informazioni, in data 18 novembre 2024, l’Ente Parco ha annullato in autotutela il nullaosta, ordinando la sospensione dei lavori e la rimessa in pristino dei luoghi, inclusa la rimozione delle fondazioni già realizzate.

Inwit ha allora impugnato il provvedimento innanzi al TAR Campania, che con sentenza n. 3432/2025 ha respinto il ricorso ritenendo legittimo l’operato dell’Ente Parco. A seguito della pronuncia sfavorevole di primo grado, la società ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato, facendo leva su plurime violazioni procedurali, tra cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e l’omessa ponderazione del preminente interesse al rapido sviluppo degli interventi finanziati dal PNRR.

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello ravvisando un vizio dirimente: l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell’art. 7 della legge 241/1990. L’adottare ex abrupto il provvedimento di autotutela in danno di un soggetto privato che aveva già ricevuto un titolo autorizzatorio incide su situazioni consolidate, e impone l’attivazione del contraddittorio procedimentale. Il Collegio ha rilevato che la comunicazione avrebbe permesso a Inwit di fornire chiarimenti e documenti, i quali – alla luce del materiale prodotto in giudizio – avrebbero potuto orientare diversamente l’azione dell’Ente Parco, anche tenuto conto dell’interesse pubblico connesso agli obiettivi del PNRR.

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento dell’Ente Parco per violazione del principio partecipativo, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. È stata disposta la compensazione delle spese processuali tra le parti. L’effetto immediato della pronuncia consiste nella caducazione degli effetti dell’annullamento in autotutela, con la necessità, per l’Ente Parco, di rieditare il procedimento garantendo il pieno rispetto delle garanzie partecipative di Inwit. Sul piano pratico, la società recupera il titolo per la realizzazione dell’impianto, ferma la necessità di confrontarsi con eventuali ulteriori provvedimenti ostativi adottati da altre autorità.