Consiglio di Stato conferma la posizione dell’Agenzia Dogane contro G&C Energia
Pubblicato il: 10/3/2025
L’avvocato Paolo Di Gravio ha assistito G&C Energia S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7606/2025 (RG 3094/2024), è intervenuto sul contenzioso tra G&C Energia S.r.l. e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il caso trae origine dalla nota dell’Ufficio delle Dogane di L’Aquila (prot. n. 13741/RU del 17/11/2021) relativa alle autorizzazioni per il deposito di oli minerali. G&C Energia aveva impugnato tale provvedimento, ritenendolo nullo per carenza assoluta degli elementi essenziali, ma il TAR Abruzzo aveva già dichiarato irricevibile il ricorso, escludendo allo stesso tempo la dedotta nullità.
La vicenda nasce dalla richiesta, presentata da G&C Energia nel maggio 2021, di autorizzazione all’esercizio di un deposito di oli minerali, corredata dei pareri favorevoli delle amministrazioni competenti. Tuttavia, con nota successiva, l’Ufficio delle Dogane comunicava che, a seguito della pubblicazione della circolare direttoriale n. 38/2021 e della determinazione n. 426358/RU, il precedente parere si doveva considerare nullo e privo di effetto, invitando la società a presentare una nuova istanza conforme al nuovo quadro normativo.
Il primo giudizio davanti al TAR Abruzzo si era concluso con la declaratoria di irricevibilità ricorso, poiché proposto oltre i termini di legge e ritenendo infondata la tesi della nullità del provvedimento doganale. La società ha riproposto le proprie ragioni in appello dinanzi al Consiglio di Stato, contestando il mancato riconoscimento della nullità e sostenendo che il TAR non avesse adeguatamente tenuto conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di nullità dei provvedimenti amministrativi.
Secondo il Consiglio di Stato, però, l’appello non contiene specifiche censure alla sentenza impugnata, violando così gli obblighi di chiarezza e specificità dettati dall’art. 101 c.p.a. e si limita ad una generica riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, disattese dal TAR. Inoltre, il collegio sottolinea come la nota impugnata sia motivata in modo espresso, dando atto della sopravvenuta modifica normativa e invitando la società a un nuovo adeguamento, agendo nel rispetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge.
Con la decisione in esame, il Consiglio di Stato dichiara inammissibile l’appello di G&C Energia S.r.l., sancendo la validità del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e confermando che la revisione del quadro autorizzativo a seguito di mutamenti normativi non integra nullità dell’atto. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, senza ulteriori effetti economici a carico della società ricorrente.

