Madagascar Circus ottiene l’annullamento del divieto del Milano
Pubblicato il: 10/3/2025
Gli avvocati Andrea Ippoliti e Franco Carlini hanno assistito la ditta Madagascar Circus di Gravagna Oreste. Gli avvocati Angela Bartolomeo, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri hanno rappresentato il Comune di Milano. L’avvocato Claudio Linzola ha assistito l’Associazione LAV Lega Anti Vivisezione.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato il 30 settembre 2025 sul ricorso numero 8388/2023 presentato dalla ditta individuale Madagascar Circus di Gravagna Oreste contro il Comune di Milano e l’Associazione LAV Lega Anti Vivisezione. Il contenzioso trae origine dalla richiesta della ditta circense di poter detenere animali, incluso un singolo elefante, per una manifestazione svolta a Milano fra il 10 gennaio e il 5 marzo 2023. L’autorizzazione comunale era stata concessa con la limitazione del divieto di detenere un solo esemplare di elefante, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali.
La vicenda prende avvio il 2 dicembre 2022 quando Madagascar Circus richiede al Comune il permesso di detenere animali per l’attività circense. Il Comune avvia un’interlocuzione con la ditta per affrontare criticità sulla detenzione degli animali e, dopo ulteriori confronti, concede l’autorizzazione con l’espressa limitazione relativa all’elefante unico. Ritenendo la condizione illegittima, Madagascar Circus si rivolge al TAR Lombardia, impugnando anche il regolamento comunale, sostenendo tra l’altro la violazione delle garanzie procedimentali e delle norme statali.
Il TAR di Milano, con sentenza n. 1571/2023, respinge il ricorso della ditta, ritenendo il regolamento comunale legittimo e motivando che il divieto imposto non incidesse in modo sproporzionato sull’attività economica. Anche l’esclusione di documenti della parte ricorrente per tardività viene accolta. Quanto alla LAV, il TAR riconosce la legittimazione ad intervenire come ente di protezione ambientale.
I giudici del Consiglio di Stato, investiti dell’appello, si sono soffermati sul difetto di competenza del Comune di Milano nell’adottare regolamenti su materie di esclusiva competenza statale, richiamando l’art. 9 della Costituzione e la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2024. Hanno accertato che il Comune aveva integralmente recepito nel proprio regolamento linee guida CITES del 2006 mai formalmente adottate né ufficiali, mentre le uniche vigenti sono quelle del 2000, che non prevedono il divieto di detenzione del singolo elefante. La prescrizione regolamentare comunale è stata dunque ritenuta illegittima per difetto di competenza, in quanto la tutela degli animali è materia che spetta esclusivamente al legislatore statale, non ai comuni. Il Consiglio ha inoltre rilevato che il Comune non aveva motivato specificamente le ragioni del recepimento delle linee guida del 2006.
La decisione finale del Consiglio di Stato accoglie l’appello di Madagascar Circus, annullando sia la parte dell’art. 34 del regolamento comunale oggetto di contestazione, sia il provvedimento autorizzativo che imponeva il divieto di detenzione del singolo elefante. Le spese del doppio grado sono state compensate, mentre l’annullamento apre la strada all’adeguamento della disciplina comunale, ribadendo la necessità di rispettare i limiti delle competenze tra enti locali e Stato e determinando la possibilità per la ditta circense di non vedersi più opporre in futuro la medesima condizione per manifestazioni su territorio milanese.

