Regione Puglia ottiene conferma dell'aggiudicazione per il polo bibliotecario
Pubblicato il: 10/6/2025
Gli Avvocati Carlo Leone Giacomo Merani e Angela Turi hanno assistito Promal S.r.l.; l'Avvocato Libera Valla ha rappresentato la Regione Puglia; l'Avvocato Luigi D'Ambrosio ha difeso B.B.F. Spa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7616/2025 sul ricorso n. 4260/2025, ha definito il contenzioso relativo alla procedura europea per l'allestimento del polo bibliotecario regionale nell’ex caserma Rossani indetta dalla Regione Puglia (CIG B352E21DB0), per un importo di 1.928.840,40 euro. Le parti coinvolte nel ricorso erano Promal S.r.l., la Regione Puglia e B.B.F. Spa, aggiudicataria della gara.
La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di Promal S.r.l., dell’aggiudicazione a favore di B.B.F. Spa. Al centro del ricorso vi era la contestazione sul possesso, da parte di B.B.F., del requisito tecnico di esperienza richiesto dal disciplinare di gara per partecipare alla procedura: almeno una fornitura per biblioteche analoga a quella oggetto di appalto, del valore minimo di 400.000 euro. Promal S.r.l. aveva sostenuto che un precedente contratto di B.B.F. relativo ad arredi per il centro congressi in Kazakhistan non potesse essere considerato equivalente a una fornitura per biblioteche.
In primo grado il TAR Puglia aveva rigettato il ricorso di Promal S.r.l., interpretando in senso ampio il requisito dell’analogia richiesto dalla lex specialis e ritenendo congrua la valutazione dell’esperienza nel settore degli arredi e delle compartimentazioni, anche non specificamente riferiti a biblioteche.
La sentenza del Consiglio di Stato conferma l’approccio del giudice di primo grado: il requisito di partecipazione non richiedeva un’identità produttiva tra l’esperienza pregressa e l’oggetto di gara, bensì un’analogia rispetto all’ambito dell’allestimento di spazi, nella specie anche per aree studio e convegni. È stata inoltre esclusa la rilevanza di nuovi documenti relativi ad altre gare e si è sottolineato il corretto operato degli organi amministrativi che avevano ritenuto ammissibile l’offerta di B.B.F., pur non assegnando punteggio aggiuntivo nella fase valutativa tecnica.
L’appello di Promal S.r.l. è stato quindi rigettato, senza condanna alle spese, che sono state compensate tra le parti. La decisione implica il mantenimento dell’aggiudicazione a B.B.F. Spa e rafforza i principi di interpretazione sistematica e teleologica dei requisiti di gara nella disciplina dei pubblici appalti.

