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CBRE ottiene limitazione del vincolo culturale sull’immobile di Piazza Duomo


Pubblicato il: 10/6/2025

Gli avvocati Mauro Pisapia e Luigi Pontrelli hanno assistito CBRE Investment Management SGR S.p.A. in nome e per conto della Pec Italy Società di Investimento a Capitale Fisso.

Con sentenza n. 7632/2025, pubblicata il 30 settembre 2025 (ricorso n. 5086/2024), il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha deciso sull’appello proposto da CBRE Investment Management SGR S.p.A., quale gestore esterno della società Pec Italy Società di Investimento a Capitale Fisso, contro il Ministero della Cultura. Il contenzioso riguarda la legittimità della dichiarazione di interesse culturale su un immobile di proprietà della società, sito nella zona di Milano compresa tra Galleria Vittorio Emanuele II, Portici Settentrionali e le aree limitrofe, con il decreto di vincolo n. 6595 del 11 ottobre 2022.

La vicenda muove dall’imposizione di vincolo culturale su immobili facenti parte del complesso della Galleria Vittorio Emanuele II e aree adiacenti. L’edificio di proprietà dell’appellante, attualmente adibito ad attività commerciali, veniva incluso tra i beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali. CBRE SGR aveva impugnato il provvedimento, ritenendo che il proprio immobile fosse escluso dall’originario progetto Mengoni, privo di valore storico-architettonico e comunque sottoposto a ricorrenti modifiche e ristrutturazioni. In particolare, la società contestava che il vincolo fosse stato applicato genericamente, senza un’analisi autonoma sul pregio del singolo bene, lamentando anche difetto di istruttoria e sproporzione della misura adottata.

Il TAR Lombardia (sent. n. 3002/2023) aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittima l’estensione del vincolo all’intero compendio. La società ha dunque proposto appello, reiterando i profili già sollevati in primo grado, con particolare riferimento al difetto di istruttoria rispetto alle peculiarità dell’immobile e la eccessiva compressione del diritto proprietario derivante dalla sottoposizione a vincolo integrale.

Il Consiglio di Stato ha ricostruito la disciplina dei vincoli unitari su complessi di rilevanza culturale, precisando che, anche secondo giurisprudenza consolidata, il valore testimoniale di un complesso monumentale può giustificare la tutela dell’insieme anche in presenza di stratificazioni o addizioni successive. Ha però aggiunto che, ferma la legittimità del vincolo sull’intero complesso, l’estensione dello stesso alle parti interne richiede una specifica motivazione e un accertamento puntuale dell’interesse culturale anche di tali spazi.

L’elemento decisivo della controversia è stato l’accertamento che, nel caso di specie, la relazione tecnica allegata al decreto di vincolo non conteneva alcuna argomentazione sulle peculiarità storico-artistiche degli interni dell’immobile di CBRE SGR. Le numerose trasformazioni subite nel tempo e l’assenza di riferimenti puntuali agli interni hanno indotto il Consiglio di Stato ad accogliere parzialmente l’appello: il vincolo rimane sulle parti esterne dell’edificio, rilevanti per l’unitarietà del complesso monumentale, ma viene parzialmente annullato nella parte in cui riguarda gli spazi interni non aventi autonomo valore culturale. Viene dunque riformata la pronuncia del TAR in questo specifico aspetto, mentre per il resto viene confermata.

Le conseguenze giuridiche della sentenza consistono quindi nel mantenimento del vincolo su facciate e parti esterne dell’edificio di proprietà della società appellante, senza che tale restrizione sia estesa agli interni non motivatamente tutelabili. Economicamente, la limitazione evita la compressione del diritto di proprietà e consente la prosecuzione delle attività commerciali all’interno del bene secondo regole ordinarie, ferme restando eventuali esigenze di tutela sulla parte esterna. Le spese di lite dei due gradi di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.