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Duomo 25 S.r.l. ottiene la limitazione del vincolo monumentale sulle parti interne dell’immobile di Piazza Duomo


Pubblicato il: 10/7/2025

Gli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini hanno assistito Duomo 25 S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 7634/2025 sul ricorso n. 5653/2024, si è pronunciato sulla controversia tra Duomo 25 S.r.l., proprietaria di un immobile in Piazza Duomo 25 a Milano, e il Ministero della Cultura. La società aveva impugnato il decreto n. 6598 dell’11 ottobre 2022, emesso ai sensi dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 42/2004, che aveva dichiarato "di interesse culturale particolarmente importante" l’intero compendio della Galleria Vittorio Emanuele II e aree limitrofe, includendo l’immobile di Duomo 25 S.r.l. Anche Cbre Investment Management Sgr S.p.A. e Pec Italy Società di Investimento a Capitale Fisso S.p.A. risultano tra i destinatari, pur non costituite in giudizio.

Duomo 25 S.r.l. aveva sottolineato il carattere già tutelato dell’immobile tramite vincolo indiretto, contestando la perimetrazione del vincolo su edifici privati non facenti parte della Galleria. L’azienda lamentava che l’edificio, integralmente ricostruito nel dopoguerra e soggetto a numerosi interventi interni, non conservasse valore storico-artistico intrinseco tale da giustificare un vincolo diretto e che la tutela meno invasiva già vigente sarebbe stata preferibile rispetto all’estensione del vincolo a ogni parte dell’immobile.

Il TAR per la Lombardia, con la sentenza n. 3004/2023, aveva respinto il ricorso, affermando la legittimità del provvedimento ministeriale. Duomo 25 S.r.l. ha così proposto appello per contestare le motivazioni e la legittimità dell’estensione del vincolo anche alle parti interne dell’edificio.

Nel ricorso di secondo grado, la società ha ribadito l’insufficienza della motivazione sulla perimetrazione, la carenza di specifiche ragioni sull’interesse culturale dell’edificio specifico e la sproporzione della tutela diretta. Ha sottolineato la diversità tra edifici pubblici e privati e l’inadeguatezza del richiamo generico al "progetto del Mengoni" come fondamento del vincolo generalizzato.

Il Consiglio di Stato, richiamando principi giurisprudenziali consolidati, ha riconosciuto la legittimità del vincolo quale espressione di discrezionalità tecnica finalizzata alla tutela del patrimonio culturale. Tuttavia, è stato accolto il motivo relativo all’eccessiva estensione del vincolo alle parti interne del fabbricato: il decreto ministeriale e la correlata relazione storica non hanno fornito motivazione sufficiente circa un rilevante interesse culturale riferibile agli interni dell’immobile, radicalmente trasformati nel tempo. Per il Collegio, la tutela paesaggistica e indiretta sulle facciate risultava idonea a proteggere il valore d’insieme, senza giustificare la compressione della libertà proprietaria sugli spazi interni che ormai non presentano rilevanza storica o artistica peculiare.

Con la decisione n. 7634/2025, il Consiglio di Stato ha così accolto l’appello limitatamente all’estensione del vincolo alle parti interne, disponendo l’annullamento parziale del provvedimento impugnato e confermando per il resto la sentenza di primo grado. Le spese di lite dei due gradi di giudizio sono state compensate tra le parti. La pronuncia determina che l’immobile di Duomo 25 S.r.l. resta assoggettato a vincolo monumentale solo nelle parti esterne, liberando gli interni da restrizioni di natura culturale e restituendo flessibilità nella gestione e nell’utilizzo degli spazi interni.