Gse conferma la decadenza degli incentivi per PV Italy One sul fotovoltaico di Fano
Pubblicato il: 10/7/2025
L'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato PV Italy One S.r.l. Gli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7659/2025 (n. 7883/2023 R.G.), ha rigettato l’appello proposto da PV Italy One S.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), confermando la decadenza dagli incentivi relativi all’impianto fotovoltaico sito a Fano, già disposta dal GSE e confermata in primo grado dal TAR Lazio (sentenza n. 12960/2023).
La vicenda trae origine dall’originaria autorizzazione rilasciata nel 2010 ad Opera Investimenti S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su edifici industriali a Fano, in seguito frazionato in più sotto-campi. Subentrando nel progetto, PV Italy One S.r.l. richiedeva successivamente, nel 2011, l’ammissione di ciascun sotto-campo al registro “grandi impianti” istituito dal Quarto Conto Energia, senza però risultare in posizione utile in graduatoria. Riorganizzati i preventivi di connessione a potenze inferiori al MW, la società presentava, tra il 2012 e il 2013, istanze di accesso diretto agli incentivi per 14 impianti, di cui quello oggetto del procedimento.
A seguito di controlli e accertamenti, nel 2017 il GSE disponeva la decadenza dell’impianto dagli incentivi e la restituzione delle somme erogate, avendo ravvisato un artato frazionamento finalizzato a beneficiare delle condizioni più favorevoli riservate ai piccoli impianti. L’azienda impugnava il provvedimento e, durante il corso del giudizio amministrativo, il rappresentante della società veniva assolto in sede penale con sentenza divenuta irrevocabile, in relazione alla truffa ipotizzata. Nonostante ciò, il TAR Lazio respingeva il ricorso, condividendo la lettura del GSE circa la sussistenza di un frazionamento contrario alla disciplina settoriale e ai principi generali di divieto di abuso del diritto.
Pv Italy One S.r.l. proponeva appello riproponendo i motivi già illustrati in primo grado: l’erroneità del riferimento al divieto di frazionamento, la presunta natura di autotutela del provvedimento per tardività, e la questione circa l’esatta qualificazione catastale e strutturale degli impianti, insistendo sulla legittimità dell’operato sulla base di distinte particelle, subalterni e destinazioni edilizie. Il GSE si costituiva, contestando punto per punto l’appello avversario.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisive le previsioni del D.M. 5 maggio 2011 (art. 12, comma 5), secondo cui più impianti realizzati dal medesimo soggetto su medesime o contigue particelle devono considerarsi come unico impianto, onde evitare elusioni e abusi del sistema di incentivi. È stato ribadito che le regole applicative ministeriali non possono derogare la regola del decreto e che è sufficiente, ai fini dell’abuso, la natura oggettiva della condotta, non essendo necessario un intento fraudolento. Inoltre, è stata esclusa la natura di autotutela del provvedimento, trattandosi di esercizio vincolato del potere di verifica da parte del GSE. Anche la questione circa la parte di impianto su tettoia è stata dichiarata ininfluente, essendo comunque presente un valido motivo di decadenza.
La sentenza, pertanto, respinge integralmente l’appello di PV Italy One S.r.l., confermando la decadenza dagli incentivi, nonché la conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite. Le spese di lite del grado sono state compensate per la complessità della causa. La decisione si inserisce nel solco della rigorosa applicazione delle norme volte a impedire frazionamenti abusivi finalizzati all’ottenimento di incentivi maggiori, riaffermando i poteri di controllo del GSE e la portata generale del divieto di abuso del diritto nelle procedure di incentivazione nel settore dell’energia da fonti rinnovabili.

