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GSE vince sul fotovoltaico di Favara in Sicilia respinto l’appello di Rete Rinnovabile


Pubblicato il: 10/7/2025

Gli avvocati Fabio Giuseppe Angelini ha rappresentato Rete Rinnovabile s.r.l.; gli avvocati Giulio Napolitano, Raffaele Fragale e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.; gli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Cinzia Guglielmello, Mario Percuoco, Antonio Iacono e Daniela Carria hanno affiancato Terna s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7660/2025 (appello n. 1957/2024) pubblicata il 1 ottobre 2025, è intervenuto sul contenzioso che vedeva contrapposte Rete Rinnovabile s.r.l. e, tra gli altri, Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., Terna s.p.a., il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il procedimento riguardava il riconoscimento degli incentivi per un impianto fotovoltaico a Favara (Agrigento), di potenza pari a 219,9 kW.

La vicenda trae origine dalla domanda presentata nel 2011 da Rete Rinnovabile al GSE per ottenere le tariffe incentivanti, in base al D.M. 19 febbraio 2007. Al termine di una prima istruttoria, la tariffa era stata riconosciuta e nel 2012 le parti avevano sottoscritto la convenzione per il riconoscimento degli incentivi. Tuttavia, nel 2017 il GSE avviava una procedura di verifica documentale dopo aver ricevuto segnalazioni su presunte irregolarità riguardanti soprattutto la carenza dei titoli autorizzativi delle opere di connessione dell’impianto. Al termine della verifica, il GSE dichiarava la decadenza dal diritto agli incentivi.

Rete Rinnovabile proponeva quindi ricorso al TAR Lazio, contestando il provvedimento del GSE e invocando la validità dei titoli abilitativi ottenuti. Il TAR, con sentenza n. 19150/2023, rigettava il ricorso, ritenendo fondate le ragioni dell’Amministrazione. Avverso la decisione Rete Rinnovabile ha proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo, tra l’altro, che i titoli acquisiti mediante DIA fossero idonei e che una eventuale carenza dovesse al più rilevare solo per l’impianto e non per le opere di connessione, oltre a sollevare ulteriori motivi in punto di istruttoria, partecipazione al procedimento, proporzionalità ed invocando il legittimo affidamento.

L’organo di appello ha esaminato dettagliatamente il quadro normativo, rilevando che, ratione temporis, per impianti di potenza superiore ai 20 kW (quale quello oggetto di giudizio), la DIA non era titolo sufficiente anche per le opere di connessione, che invece richiedevano apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 108 R.D. n. 1775/1933. Il Consiglio di Stato ha confermato che la normativa regionale siciliana non poteva derogare a quella statale per quanto riguarda le opere di connessione e che la carenza della necessaria autorizzazione integrava una "violazione rilevante" secondo l’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, giustificando la decadenza dagli incentivi. È stato inoltre ribadito che la DIA era titolo valido solo per la realizzazione dell’impianto nel limite dei 20 kW e non per la porzione di opere necessarie alla connessione alla rete pubblica. Il Collegio ha anche escluso la natura sanzionatoria del provvedimento di decadenza e ha precisato che la disciplina più recente, che consente una graduazione della sanzione tra decadenza e decurtazione dell’incentivo, è applicabile solo ai procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore della riforma (2018).

Alla luce dell’istruttoria e del quadro normativo applicabile, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello di Rete Rinnovabile s.r.l., confermando la decadenza dagli incentivi per l’impianto fotovoltaico in questione. Le spese sono state compensate fra le parti, tenuto conto della novità e particolarità della questione trattata. La decisione ribadisce la necessità del rigoroso rispetto dei titoli autorizzativi non solo per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, ma anche per tutte le opere strumentali alla loro connessione alla rete.