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Hyppocratica annulla la decurtazione ASL per i ricoveri 2014


Pubblicato il: 10/8/2025

L’avvocato Salvatore Di Pardo ha assistito Hyppocratica S.p.A. – Casa di Cura Villa del Sole. Gli avvocati Rosa Russo, Pierpaolo Pesce, Gennaro Galietta e Claudia Vuolo hanno rappresentato l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno. L’avvocato Rosanna Panariello ha rappresentato la Regione Campania.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7690/2025, ha deciso sulle cause riunite tra Hyppocratica S.p.A. – Casa di Cura Villa del Sole e l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, nonché la Regione Campania. I procedimenti, portati avanti nei ricorsi n. 1901/2024 e n. 1902/2024 RG, avevano ad oggetto le decurtazioni delle somme riconosciute alla casa di cura per presunto superamento delle soglie di appropriatezza dei ricoveri per gli anni 2013 e 2014, come disposto da provvedimenti della ASL basati sia sul DCA n. 58/2010 (revocato nel 2014), sia sul DCA n. 17/2014.

La vicenda prende le mosse dalle contestazioni mosse da Hyppocratica avverso le note della ASL Salerno che imponevano rilevanti decurtazioni ai rimborsi per i ricoveri dell'anno 2013 e 2014. In particolare, per il 2013, la riduzione era fondata sulle soglie fissate da atti ormai revocati, mentre per il 2014 si faceva affidamento sull’applicazione del DCA n. 17/2014, in assenza – secondo la struttura privata – di criteri applicativi predeterminati e operativi.

Hyppocratica denunciava la carenza di motivazione e istruttoria degli atti impugnati, l'impossibilità di comprendere il calcolo delle somme decurtate, oltre a una violazione del principio di garanzia procedimentale e del legittimo affidamento. Il giudizio di primo grado, avanti al TAR Campania – Sezione staccata di Salerno, si era concluso con il respingimento dei ricorsi della casa di cura, sostenendo che la ASL avesse agito secondo le previsioni normative e che le modalità di calcolo fossero coerenti con la disciplina statale e regionale, avvalendosi anche di apposito software.

Il TAR aveva inoltre escluso la violazione dei principi del contraddittorio e dell'affidamento, dati i vincoli e i controlli propri del sistema sanitario pubblico. Sul piano giuridico, la decisione del Consiglio di Stato si è concentrata sulla corretta applicazione dei provvedimenti regionali di programmazione sanitaria e, in particolare per il 2014, sulla obbligatorietà della presenza di criteri applicativi chiari prima di imporre le decurtazioni.

Il Collegio ha rilevato come tale mancanza avesse impedito alle strutture sanitarie accreditate di orientare adeguatamente le proprie attività e di essere poste nelle condizioni di conoscere e contestare le ragioni delle decurtazioni. Inoltre, si è osservato che la procedura informatica e i criteri di selezione non erano stati sufficientemente esplicitati e che la stessa Regione – con accordi successivi – aveva riconosciuto la necessità di risolvere criticità applicative del DCA n. 17/2014.

Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello relativo al 2013 (n. 1901/2024), ma ha accolto l’appello di Hyppocratica per l’annualità 2014 (n. 1902/2024), riconoscendo l’illegittimità della nota ASL impugnata per l’annualità 2014 e annullando la decurtazione dei rimborsi disposta per quell’anno, con compensazione delle spese tra le parti. Il pronunciamento comporta, in concreto, il venir meno della decurtazione di 178.820,12 euro per i ricoveri oltre le soglie ritenute inapplicabili per assenza di criteri predeterminati, restituendo così alla casa di cura la piena spettanza degli importi precedentemente ridotti per quella annualità.