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AMAM vince al Tribunale di Messina sulle assunzioni di personale di Società pubbliche


Pubblicato il: 10/3/2025

L'Avv. Santi Delia ha assistito AMAM S.p.A.

Il Tribunale competente in materia di lavoro, con sentenza relativa al procedimento n. 3536/2021, ha deciso su una controversia tra un dirigente tecnico, una società di gestione idrica a partecipazione pubblica, la procedura fallimentare di un’ex società di servizi ambientali e l’amministrazione comunale locale. La causa ha avuto origine dall’annullamento, da parte della società idrica, di una procedura di mobilità che aveva consentito il trasferimento del dirigente dalla società ambientale in liquidazione alla nuova destinazione, sulla base di un accordo formalizzato a fine dicembre 2017.

La vicenda si inserisce nel contesto della riorganizzazione delle società partecipate da un ente locale, avviata nel 2017 per affrontare situazioni di esubero di personale e razionalizzazione delle risorse. Il dirigente era stato assunto nel 2007 dalla società ambientale e, a seguito della sua liquidazione e delle difficoltà gestionali e occupazionali, era stato individuato come candidato per il trasferimento alla società idrica. L’accordo interaziendale di mobilità fu siglato poco prima della fine dell’anno, con passaggio immediato.

Negli anni successivi, in particolare nel biennio 2020–2021, sono emerse perplessità sulla regolarità della procedura, soprattutto in relazione ai limiti temporali e normativi imposti dalla legislazione speciale sulle società pubbliche (in particolare la normativa del 2013 e il decreto legislativo del 2016). Il direttore generale della società idrica ha ritenuto venuta meno la base normativa del trasferimento, avviando un procedimento conclusosi otto mesi dopo con l’annullamento dell’accordo e la retrocessione del rapporto di lavoro del dirigente alla società originaria in liquidazione, con effetto dal luglio 2021.

Il dirigente ha impugnato il provvedimento, sostenendo la legittimità della mobilità e la natura gestionale del trasferimento, chiedendo il riconoscimento della validità e continuità del rapporto di lavoro con la società idrica e l’annullamento degli atti adottati dal nuovo datore di lavoro.

Il Tribunale, analizzando l’evoluzione normativa, ha evidenziato come il decreto legislativo del 2016 abbia abrogato la precedente disciplina del 2013, salvaguardando solo le procedure perfezionate prima della pubblicazione del decreto attuativo (23 dicembre 2017) e comunque non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. Nel caso in esame, l’accordo è stato sottoscritto il 29 dicembre 2017, quindi dopo la pubblicazione del decreto, in assenza di una base normativa valida. Inoltre, il Tribunale ha ribadito che le società pubbliche devono rispettare i principi di trasparenza e selettività nell’accesso al pubblico impiego, anche in caso di mobilità.

Il ricorso è stato rigettato, ritenendo nullo l’accordo per violazione delle norme imperative sul reclutamento del personale, con nullità rilevabile d’ufficio e non sanabile nel tempo. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità interpretativa delle questioni trattate. La sentenza ha quindi confermato la legittimità dell’annullamento della procedura di mobilità e del conseguente rapporto di lavoro tra il dirigente e la società idrica.