Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR a favore di ARIA S.p.A.
Pubblicato il: 10/10/2025
L'avvocato Giuseppina Squillace ha rappresentato ARIA S.p.A.; gli avvocati Enza Maria Accarino e Gaetano Di Giacomo hanno assistito Servizi Ospedalieri S.p.A.; l'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano ha rappresentato Servizi Italia S.p.A.; l'avvocato Fausto Troilo ha assistito Hospital Service S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato con sentenza n. 7713/2025, pubblicata il 3 ottobre 2025, su un contenzioso legato alla procedura di gara CIG 974490452D, indetta da ARIA S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza della Regione Lombardia. Il contenzioso ha visto coinvolte ARIA S.p.A., Servizi Ospedalieri S.p.A., Servizi Italia S.p.A. e Hospital Service S.r.l., ed è stato originato da una disputa sull’esito e sulle modalità di conduzione della procedura per l’affidamento del lotto 7, avente un valore di oltre 37 milioni di euro.
La questione trae origine dalla gara bandita da ARIA S.p.A., suddivisa in otto lotti per un importo complessivo a base d’asta di oltre 300 milioni di euro. La società Servizi Ospedalieri S.p.A. (S.O.), terza classificata nel lotto 7, aveva proposto ricorso contro il bando, l’aggiudicazione e alcuni atti della procedura, lamentando vizi nella nomina e nella composizione della Commissione esaminatrice e criticità nella verifica dei minimi salariali da parte della stazione appaltante. Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1114/2025, aveva accolto le doglianze di S.O., annullando gli atti di nomina della Commissione e i conseguenti provvedimenti di gara.
La controversia ha radici nei motivi di ricorso articolati da S.O., che sosteneva l’incompetenza della Commissione rispetto alle aree lavorative da valutare e l’omissione nella verifica dei minimi salariali dei lavoratori dell’aggiudicataria. Il TAR aveva condiviso tali rilievi, ritenendo non adeguata la composizione della Commissione e insufficiente la verifica sui costi, e aveva di conseguenza annullato gli atti della procedura relativi al lotto 7. A seguito dell’annullamento, ARIA S.p.A., Servizi Italia S.p.A. e Hospital Service S.r.l. hanno interposto appello contro la sentenza.
Il Consiglio di Stato, riunendo i ricorsi n. 3794, 3873 e 4000 del 2025, ha sottoposto a scrutinio approfondito le doglianze accolte in primo grado, procedendo a una rilettura della documentazione prodotta in giudizio sui profili curriculari dei commissari e sulla conformità della procedura di verifica dei minimi salariali. Nelle statuizioni precedenti, il TAR non aveva riconosciuto come rilevanti i curricula presentati dai commissari nel corso del giudizio e aveva valorizzato, ai fini dell'illegittimità, la mancata corrispondenza tra le competenze dei membri della Commissione e i diversi ambiti oggetto dell’appalto.
Decisivi, ai fini della riforma della sentenza, sono stati due profili giuridici affermati dal Consiglio di Stato. Il primo riguarda la valutazione delle competenze della Commissione: secondo i giudici di appello, la verifica delle competenze va eseguita avendo riguardo alle aree tematiche omogenee e non alle singole attività, e la professionalità dei commissari va apprezzata in modo complessivo, considerando esperienza e titoli, anche non strettamente pertinenti. I curricula, pur con livelli di dettaglio diversi, hanno dimostrato la presenza di competenze adeguate alla tipologia delle prestazioni oggetto di gara. Il secondo riguarda la verifica dei minimi salariali: il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto che il RUP abbia svolto tale verifica con il supporto degli uffici interni della stazione appaltante, ribadendo che la fase consultiva ausiliaria non rappresenta un vizio procedimentale idoneo ad inficiare l’intera procedura, in assenza di prova di effettive violazioni dei minimi salariali.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli proposti dalla stazione appaltante e dagli altri operatori economici, riformando la sentenza del TAR e respingendo integralmente il ricorso proposto da Servizi Ospedalieri S.p.A. Ne deriva la conferma della validità degli atti di gara e dell’aggiudicazione a Hospital Service S.r.l. del lotto contestato. Sul piano economico, la parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate per ciascuna delle parti vittoriose in 5.000 euro per entrambi i gradi di giudizio.

