Serenissima Ristorazione confermata aggiudicataria nella gara per i bar ospedalieri pisani
Pubblicato il: 10/9/2025
L'avvocato Andrea Manzi ha assistito Serenissima Ristorazione S.p.A.; gli avvocati Piero Costantini e Paolo Dal Ri' hanno rappresentato Hermes S.r.l.; l'avvocato Luisa Gracili ha rappresentato Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale; gli avvocati Carla Fiaschi e Gloria Lazzeri hanno affiancato l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto con sentenza n. 7714/2025 (ricorso n. 3561/2025) l’appello proposto da Hermes S.r.l., confermando l’aggiudicazione a favore di Serenissima Ristorazione S.p.A. relativa alla procedura CIG B149465F82 per la concessione quinquennale, rinnovabile per altri tre anni, del servizio bar nelle strutture di Cisanello e Santa Chiara dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Il valore stimato della concessione era pari a 18 milioni di euro, con oneri di sicurezza esterni indicativamente quantificati in 450.400 euro.
L’appello di Hermes, gestore uscente e seconda classificata nella gara indetta da Estar, muoveva dalla contestazione dell’omesso inserimento, nell’offerta di Serenissima, dei costi di sicurezza “esterni” (da interferenza) e dalla presunta insostenibilità del Piano Economico Finanziario aggiudicatario. Ulteriori doglianze riguardavano errori nella valutazione qualitativa dell’offerta tecnica da parte della commissione, che, secondo Hermes, avevano inciso sull’esito della gara per uno scarto di soli 3,19 punti rispetto ai vincitori.
Il TAR Toscana aveva già integralmente respinto il ricorso di Hermes, ritenendo che il disciplinare di gara imponesse, a pena di esclusione, la sola indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nel PEF, escludendo l’obbligo di quantificare i costi da interferenze, già determinati preventivamente dall’Amministrazione e suscettibili di definizione solo nella fase di sottoscrizione contrattuale. Il TAR aveva ritenuto logiche e motivate anche le valutazioni tecniche operate dalla Commissione di gara.
Nel giudizio d’appello, il Consiglio di Stato ha confermato questa interpretazione, richiamando sia la normativa di settore (art. 26, comma 3 ter, d.lgs. 81/2008) sia la lex specialis della gara, che distingue tra rischio operativo a carico del concessionario e oneri interferenziali di natura presuntiva, non immediatamente determinabili. La sentenza ribadisce che nessuna norma impone ai concorrenti di riprodurre nell’offerta la quantificazione dei costi da interferenza già individuati nel DUVRI dalla stazione appaltante. Il PEF, nel contesto della concessione, deve riflettere i rischi che l’operatore si assume, ma non necessariamente dettagliare tutti gli oneri potenzialmente variabili.
Decisivi sono stati i chiarimenti in sede di gara forniti da Estar, che aveva precisato la natura preliminare e suscettibile di revisione degli oneri interferenziali, la marginalità riscontrata nei precedenti contratti di concessione (addirittura pari a zero) e la congruità delle offerte rispetto a questi elementi. Anche le censure sulla valutazione dei punteggi qualitativi non sono state accolte, in quanto le valutazioni della Commissione risultano coerenti con i criteri della lex specialis, basandosi su un’analisi complessa e discrezionale non sindacabile in assenza di illogicità manifesta.
Con la pronuncia del Consiglio di Stato viene confermata integralmente l’aggiudicazione a Serenissima Ristorazione S.p.A. e si dispone la compensazione delle spese del grado di giudizio, chiudendo la controversia senza effetti economici e giuridici diversi da quelli già prodotti dall’aggiudicazione originaria e dalla sentenza di primo grado.

