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Consiglio di Stato conferma le statuizioni a favore di Analisi Cliniche Carrino nella vicenda dei tetti di spesa


Pubblicato il: 10/9/2025

L’avvocato Donato Cicenia ha assistito il Centro Analisi Cliniche Carrino S.a.s. L’avvocato Augusto Chiosi ha rappresentato la ASL Caserta. Gli avvocati Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina e Massimo Consoli hanno rappresentato la Regione Campania.

La controversia amministrativa vede contrapposte l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta (ASL Caserta) e il Centro Analisi Cliniche Carrino S.a.s., con la Regione Campania intervenuta nel giudizio. Il caso, iscritto al ruolo n. 8986/2023, è approdato innanzi al Consiglio di Stato (Sezione Terza) con decisione pubblicata il 3 ottobre 2025 (n. 7715/2025), in relazione alla legittimità delle delibere regionali che avevano rideterminato i criteri per il calcolo dei cosiddetti "tetti di struttura" per le prestazioni delle strutture sanitarie accreditate. Alla base del contenzioso vi sono la delibera della Giunta Regionale Campania n. 599/2021 e la successiva n. 215/2022.

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di Analisi Cliniche Carrino S.a.s. delle delibere regionali che avevano trasformato, a partire dal 2022, il sistema di assegnazione dei tetti di spesa alle strutture accreditate: dal precedente criterio del "tetto di branca", che prevedeva un budget collettivo per ciascuna branca medica, si è passati all’attribuzione di tetti individuali per struttura. Il nuovo modello dava rilievo sia alla spesa storica (basata sul fatturato liquidabile degli anni 2018-2021, selezionando la media dei due valori maggiori), sia ad alcuni parametri qualitativi, mentre dal 2023 è stato introdotto un meccanismo di premialità e penalizzazione legato a indicatori di performance. Carrino S.a.s. ha contestato, tra l’altro, il peso eccessivo attribuito alla spesa storica, le modalità di calcolo del proprio tetto e la legittimità di alcune clausole contrattuali, quali quella di salvaguardia che limita la possibilità di ricorrere contro i tetti di spesa.

Il TAR Campania, con sentenza n. 1784/2023, aveva riconosciuto solo in parte le ragioni della società: ha respinto le censure relative ai criteri astratti di determinazione dei tetti e alla clausola di salvaguardia, ma aveva accolto quelle riguardanti il deficit di istruttoria e la carente motivazione della Regione sulle modalità concrete di determinazione dei tetti individuali, annullando le delibere impugnate limitatamente alla posizione della ricorrente. L’ASL Caserta ha proposto appello principale, mentre Carrino S.a.s. ha depositato appello incidentale, lamentando il ricorso a criteri storici e la compressione di operatività per i privati, questioni sulle modalità di calcolo e legittimità delle clausole contrattuali.

Il Consiglio di Stato ha anzitutto dichiarato inammissibile l’appello principale di ASL Caserta per violazione del divieto di "ius novorum" (art. 104 c.p.a.), in quanto l’eccezione sull’improcedibilità per effetto della clausola di salvaguardia non era stata sollevata nei primi atti difensivi. L’appello incidentale della società è stato in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto: la metodologia regionale per la determinazione dei tetti – che combina capacità operative, valore medio delle prestazioni, fatturato pregresso e parametri qualitativi – è stata ritenuta compatibile con il quadro normativo vigente e non eccessivamente compressiva della discrezionalità regionale, anche alla luce di positive valutazioni dell’AGCM. Le ulteriori doglianze sulle modalità di transizione, la consultazione delle associazioni di categoria, la legittimità delle clausole di contratto e delle modalità attuative sono parimenti state ritenute inammissibili o infondate.

Elemento centrale nella decisione è stato il rilievo attributo all’ampia discrezionalità amministrativa nelle scelte regionali in materia di riparto dei budget sanitari, purché non siano violate norme di correttezza, trasparenza e imparzialità, né siano lesi in modo ingiustificato gli equilibri tra operatori pubblici e privati. È stata inoltre confermata, in linea con il primo grado, la legittimità della "clausola di salvaguardia".

La pronuncia del Consiglio di Stato ha dunque confermato l’accoglimento parziale ottenuto da Analisi Cliniche Carrino S.a.s. in primo grado, annullando per la sola posizione della società il tetto assegnato e demandando alla Regione un nuovo esercizio del potere amministrativo sulla determinazione dei tetti individuali, con conseguente necessità di ridefinire la posizione economica della struttura per gli anni interessati dal contenzioso. Le spese di lite sono state compensate alla luce della soccombenza reciproca tra le parti.