Azienda Sanitaria Locale Caserta ottiene l'inammissibilità dell'appello contro i tetti di spesa
Pubblicato il: 10/10/2025
L’avvocato Augusto Chiosi ha assistito la Azienda Sanitaria Locale Caserta. L’avvocato Luca Rubinacci ha rappresentato Life Labs s.c.a.r.l. in liquidazione. L’avvocato Rosaria Saturno ha rappresentato la Regione Campania.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso n. 8983/2023 promosso dalla Azienda Sanitaria Locale Caserta contro Life Labs s.c.a.r.l. in liquidazione, la Regione Campania e il Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone Snc (quest’ultimo non costituito in giudizio). La vicenda trae origine dalla contestazione da parte della Life Labs s.c.a.r.l. di alcune deliberazioni della Giunta Regionale della Campania che hanno rivoluzionato il sistema di rimborso delle prestazioni per le strutture sanitarie accreditate attraverso l’introduzione dei cosiddetti "tetti di struttura" in luogo dei precedenti "tetti di branca".
La controversia trae spunto dalle delibere regionali n. 599 del 28 dicembre 2021 e n. 215 del 4 aprile 2022 con cui la Regione Campania ha stabilito nuovi criteri per determinare i limiti di spesa delle strutture sanitarie accreditate, basando i nuovi tetti sul fatturato liquidabile di determinati anni e prevedendo un sistema di premi e penalità correlato a indicatori qualitativi come tecnologia, informatizzazione e appropriatezza erogativa. La Life Labs s.c.a.r.l. lamentava che la spesa storica fosse ancora troppo rilevante nel calcolo del tetto di spesa per struttura e contestava le modalità concrete di calcolo applicate alla propria attività.
Il TAR Campania, con sentenza n. 1789/2023, aveva respinto le doglianze sulle modalità di determinazione dei tetti di struttura, riconoscendo però fondati i motivi circa un deficit istruttorio e la carenza di motivazione nella determinazione dei tetti da parte della Regione. Il giudice amministrativo aveva dunque annullato le delibere limitatamente alla posizione della Life Labs e all’atto dell’ASL Caserta sulla liquidazione del consuntivo 2019.
La ASL Caserta ha proposto appello al Consiglio di Stato, lamentando essenzialmente che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per via di una clausola contrattuale di salvaguardia sottoscritta dalla struttura ricorrente, che prevedeva la rinuncia ad azioni contro i tetti di spesa. A ciò si è aggiunta la difesa della legittimità dei criteri regionali sui limiti di spesa. La Life Labs si è costituita, respingendo queste argomentazioni e proponendo a sua volta appello incidentale, sostenendo che il criterio della spesa storica riduce la concorrenza e non valorizza adeguatamente i parametri qualitativi.
Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 3 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello principale della ASL Caserta. Tale decisione si fonda sul fatto che la questione della clausola di salvaguardia non era stata tempestivamente introdotta dalla ASL nel giudizio di primo grado e non poteva essere sollevata per la prima volta in appello, in base al divieto di nuovi motivi. Inoltre, il secondo motivo dell’appello è stato considerato anch’esso inammissibile perché non idoneo a contestare effettivamente la sentenza del TAR che si era limitata ad annullare i provvedimenti solo nella parte riguardante la corretta determinazione del tetto della struttura Life Labs.
L’appello incidentale della Life Labs è stato in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i criteri previsti dalla Regione Campania per il calcolo dei tetti, pur dando ancora rilievo alla spesa storica, siano equilibrati dall’introduzione di parametri qualitativi e da un meccanismo che fa sì che i tetti possano variare negli anni a seconda delle prestazioni e degli investimenti delle strutture. Inoltre, per quanto concerne le specifiche questioni relative al calcolo dei tetti, si è confermata la necessità di un adeguato riesame da parte della Regione.
In conseguenza della pronuncia, l’appello principale della ASL Caserta è inammissibile, mentre quello incidentale di Life Labs viene in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. La sentenza comporta la conferma dell’annullamento delle delibere regionali limitatamente alla posizione della Life Labs e obbliga la Regione a fornire un motivato riscontro sulle richieste della struttura in sede di riesercizio del potere. Le spese di lite sono state compensate.

