Iliad ottiene la cessazione della causa sull’impianto di telefonia mobile a Castenedolo
Pubblicato il: 10/7/2025
Gli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca hanno assistito Iliad Italia S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sul ricorso n. 1972/2024 presentato da Iliad Italia S.p.A. contro il Comune di Castenedolo, l'Arpa Lombardia, la Provincia di Brescia e il Ministero della cultura. Il caso trae origine dal diniego opposto dal Comune di Castenedolo all’installazione di un impianto di telefonia mobile richiesto da Iliad, oggetto di ricorso in primo grado dinanzi al TAR Lombardia, Sezione II di Brescia (sentenza n. 938/2023).
Nella vicenda, Iliad aveva chiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Castenedolo le aveva negato l’autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile nell’area di proprio interesse. Dopo il respingimento del ricorso da parte del TAR, la società telefonica aveva proposto appello avanti al Consiglio di Stato. Durante il giudizio, si è evidenziato che il Comune, con atto del 22 luglio 2025, ha successivamente autorizzato l’installazione dell’impianto, come comunicato da Iliad nella memoria depositata in data 24 luglio 2024.
In primo grado il TAR Lombardia aveva respinto il ricorso di Iliad, confermando il diniego comunale. Da qui, la proposizione dell’appello al Consiglio di Stato che ha visto il solo Ministero della cultura costituirsi in giudizio. Nel frattempo, il Comune ha rilasciato l’autorizzazione richiesta, rimuovendo così la causa della lite.
L’elemento chiave in diritto che ha determinato la definizione della controversia è la sopravvenuta autorizzazione dell’impianto da parte del Comune di Castenedolo durante la pendenza dell’appello, circostanza che ha fatto venire meno l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La causa è stata, pertanto, dichiarata improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La decisione del Consiglio di Stato ha sancito la cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della complessità e dell’andamento complessivo della vicenda procedimentale. Dal punto di vista economico, nessuna parte sarà tenuta a rifondere le spese legali dell’altra; sotto il profilo giuridico, il contenzioso relativo all’installazione dell’impianto di Iliad a Castenedolo può considerarsi definitivamente concluso.

