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Habitat S.p.A. ottiene la restituzione degli oneri edilizi dal Comune di Laives


Pubblicato il: 10/8/2025

Gli Avvocati Federico Mazzei, Andrea Reggio D'Aci e Laura Polonioli hanno assistito Habitat S.p.A.

Nel contenzioso definito con la sentenza n. 7720/2025 (RG 2599/2025), il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sulla richiesta di Habitat S.p.A. contro il Comune di Laives, in merito alla corretta determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di costruzione dovuti a seguito di un intervento edilizio. Il contenzioso trae origine dalla concessione edilizia rilasciata nel 2007 per un progetto di demolizione e ricostruzione avente ad oggetto un immobile originariamente a uso agricolo (magazzino di frutta), situato nell’ambito del Piano di attuazione "Groselli".

La vicenda ha avuto origine dopo che Habitat S.p.A., subentrata a Omicrom S.p.A., contestava la liquidazione dell’importo degli oneri che il Comune aveva calcolato su tutto il volume dell’edificio risultante dall’intervento, senza considerare l’esistenza di volumi preesistenti e il relativo carico urbanistico già gravante sulla zona. Habitat aveva comunque provveduto al pagamento delle somme richieste, ma ricorse in giudizio ritenendo eccessiva la pretesa comunale.

Il Tar di Bolzano aveva respinto il ricorso in un primo momento, ma la successiva sentenza n. 6539/2023 del Consiglio di Stato aveva accolto l’appello di Habitat, evidenziando che il calcolo degli oneri doveva basarsi solo sull’incremento del carico urbanistico realmente prodotto dall’intervento, come disponeva l’art. 66, comma 4 bis, della legge provinciale n. 13/1997. La sentenza imponeva quindi un ricalcolo degli oneri. Il procedimento è poi proseguito per l’ottemperanza a tale decisione, dato che il Comune, dopo interlocuzioni e ricalcoli parziali, era rimasto inerte a fronte delle sollecitazioni della società.

Elemento centrale della controversia è stato, quindi, l’interpretazione e la corretta applicazione delle normative provinciali in materia di oneri edilizi. In particolare, la decisione ha riguardato l’applicazione dell’art. 66, comma 4 bis, che prevede che per gli interventi sugli edifici esistenti, compresa demolizione e ricostruzione, gli oneri di urbanizzazione vanno calcolati sull’incremento del carico urbanistico, anziché sull’intero volume del nuovo edificio. È stata esclusa l’applicazione dell’art. 78 della medesima legge, relativo ai soli impianti produttivi in zone industriali, che avrebbe limitato la cubatura scomputabile fino a 3 metri d’altezza.

Il Consiglio di Stato ha condiviso le argomentazioni di Habitat S.p.A., chiarendo che il Comune aveva erroneamente applicato un criterio volumetrico più restrittivo non conforme al dettato normativo di riferimento. Per effetto della decisione, il Comune di Laives dovrà riliquidare l’importo dovuto, riconoscendo ai fini dello scomputo contributivo l’intero volume ad uso agricolo posseduto dal manufatto preesistente. Le spese di lite sono state compensate, sia per la specificità che per la novità delle questioni affrontate.