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Poste Italiane confermata dal Consiglio di Stato nella controversia con AGCM su presunto abuso di dipendenza economica


Pubblicato il: 10/9/2025

Gli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Carlo Mirabile, Francesco Sciaudone e Andrea Neri hanno rappresentato Poste Italiane s.p.a.; l’avvocato Marcello Clarich ha assistito Soluzioni s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7722/2025 (ricorso n. 8099/2023), ha deciso il contenzioso tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Poste Italiane s.p.a. e Soluzioni s.r.l., confermando la decisione del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento AGCM 29782/2021 relativo a una presunta ipotesi di abuso di dipendenza economica nel settore postale.

La vicenda trae origine da una segnalazione di Soluzioni s.r.l., che lamentava di essere stata sottoposta da Poste Italiane a clausole contrattuali ingiustificatamente gravose nell’ambito dei servizi di distribuzione postale a Napoli. Dal 2007 in poi, Soluzioni aveva vinto ripetute gare indette da Poste Italiane per la distribuzione di prodotti postali nella città partenopea, fino all’uscita dalla relazione commerciale con Poste nel 2017, a seguito della perdita di una gara. AGCM aveva quindi accertato, nel 2021, che la posizione negoziale di Poste avesse inciso in modo determinante sull’operatività di Soluzioni, irrogando una sanzione di oltre 11 milioni di euro a Poste per abuso di dipendenza economica.

Poste Italiane aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che aveva accolto in parte il ricorso. Il TAR aveva escluso la sussistenza dell’abuso di dipendenza economica ritenendo che le procedure di gara pubblica svolte da Poste fossero indicative di correttezza, che Soluzioni avesse mantenuto una pluralità di clienti e che le clausole contestate rispondessero a esigenze del settore. AGCM ha quindi appellato la sentenza al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha esaminato criticamente le argomentazioni di AGCM, riconoscendo la presenza di un rapporto di dipendenza economica tra Soluzioni e Poste a causa della durata del rapporto e della mono-committenza, e dei conseguenti costi di riconversione per Soluzioni. Tuttavia, la Corte ha stabilito che non ricorrevano i presupposti dell’abuso: le clausole contestate, quali il divieto di trasporto congiunto di prodotti di concorrenti e la variabilità dei volumi richiesti, risultano fondate su esigenze razionali di servizio e non eccedono quanto giustificato dalle condizioni di mercato e dalla normativa di settore. Il Consiglio ha anche evidenziato il deficit istruttorio di AGCM nell’accertare l’effettivo impatto distorsivo delle clausole sulle possibilità di riconversione e sull’offerta commerciale di Soluzioni.

Con la decisione in esame, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di AGCM, confermando l’annullamento della sanzione e del provvedimento sanzionatorio nei confronti di Poste Italiane. Il ricorso incidentale di Poste (inerente la determinazione della sanzione) è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state interamente compensate tra le parti. Sul piano economico, Poste evita il pagamento della sanzione da oltre 11 milioni di euro; su quello giuridico, la pronuncia rafforza l’esigenza di un rigoroso accertamento concreto dell’effettività e dell’incidenza degli abusi di dipendenza economica per attivare i poteri sanzionatori dell’Autorità garante.