Gestione Servizi Integrati ottiene il subentro nel servizio mensa della Guardia di Finanza di Bari
Pubblicato il: 10/7/2025
L’avvocato Lorenzo Aureli ha rappresentato Gestione Servizi Integrati s.r.l.; l’avvocato Saverio Sticchi Damiani ha assistito Ladisa s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7730/2025 (ricorso n. 2466/2025), pubblicata il 3 ottobre 2025 dalla Sezione Terza, si è pronunciato sul contenzioso tra Gestione Servizi Integrati s.r.l. (GSI) e Ladisa s.r.l., relativo all’affidamento, tramite procedura ristretta sopra soglia comunitaria (CIG B2A8636785), del servizio mensa a ridotto impatto ambientale per la caserma "M.A.V.M. Fin. L. Partipilo" di Bari, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, per il periodo 2025-2027. L’appalto aveva un valore stimato di oltre 610 mila euro.
La vicenda trae origine dalla procedura di gara svolta sulla piattaforma Consip. All’esito dei lavori, la Commissione giudicatrice ha attribuito a Ladisa il massimo punteggio (100/100), aggiudicando alla stessa il servizio, mentre GSI si è posizionata seconda. La Commissione ha ritenuto entrambi congrui i ribassi offerti sia da Ladisa che da GSI, considerando il costo della manodopera come componente ribassabile dell’offerta economica. GSI ha impugnato l’aggiudicazione dinanzi al TAR Puglia, lamentando violazioni della lex specialis in merito alla formazione del punteggio economico e dei requisiti minimi per il personale.
In primo grado il TAR per la Puglia ha respinto il ricorso di GSI, ritenendo legittima la metodologia utilizzata dalla commissione di gara, interpretando la normativa e la disciplina speciale di gara come ammissive del ribasso sul costo della manodopera, e pertanto corretto il punteggio attribuito alle offerte concorrenti.
Determinante ai fini della decisione del Consiglio di Stato è risultata l’interpretazione letterale della lex specialis: il capitolato tecnico prevedeva chiaramente che il massimo del punteggio economico dovesse essere attribuito sulla base del ribasso percentuale applicato all’importo unitario per la fornitura dei beni necessari alla somministrazione di un pasto completo, escludendo ogni riferimento al costo (eventualmente ribassabile) della manodopera nella attribuzione di tale punteggio. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la valutazione della Commissione si è discostata in modo ingiustificato dalle regole di gara, alterando la par condicio tra i concorrenti.
Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello di GSI e riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato inefficace il contratto nelle more stipulato con Ladisa, ordinando il subentro di GSI per la restante durata contrattuale. Le spese di lite per entrambi i gradi sono state integralmente compensate, e la sentenza dispone che il subentro avrà efficacia decorse quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione, a garanzia delle esigenze organizzative della Stazione appaltante.

