Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Italian Broadcasting ottiene il risarcimento dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni


Pubblicato il: 10/8/2025

L’avvocato Italo Sciscione ha assistito Italian Broadcasting S.r.l.S.

Con la sentenza n. 7734/2025, pubblicata il 3 ottobre 2025 (RG n. 2515/2025), il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sul ricorso presentato da Italian Broadcasting S.r.l.S., rappresentata dall’avvocato Italo Sciscione, contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Ministero della Salute. Il ricorso aveva ad oggetto l’ottemperanza della precedente sentenza n. 2212/2024 che prevedeva il risarcimento del danno per la parziale illegittimità di una sospensione disposta nei confronti della società.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un provvedimento sanzionatorio che aveva disposto la sospensione dell’attività di Italian Broadcasting per sei mesi. La società si era rivolta al giudice amministrativo contestando la misura, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto al comportamento contestato. La precedente decisione del Consiglio di Stato aveva già accertato la parzialità dell’illegittimità della sanzione, condannando l’amministrazione resistente al risarcimento dei danni connessi alla sospensione eccessiva dell’attività.

Il primo grado di giudizio aveva visto l’accoglimento parziale delle domande di Italian Broadcasting, limitatamente all’annullamento della sanzione di sei mesi; la domanda risarcitoria era stata rigettata. In appello, invece, il Consiglio di Stato aveva riconosciuto fondato il quarto motivo di impugnazione, ravvisando i presupposti per attribuire un risarcimento in favore della ricorrente, già quantificato nei criteri generali della pronuncia ora oggetto di esecuzione. Un ricorso per revocazione proposto dall’Autorità era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 1908/2025.

Dal punto di vista giuridico, la decisione poggia sull’accertata illegittimità della sospensione disposta dall’Autorità, ritenuta sproporzionata e priva del necessario fondamento istruttorio. Il collegio ha evidenziato che il danno da illegittima sospensione di un’attività economica rilevante è da considerarsi in re ipsa, supportato da principio di prova mediante relazione estimativa e documentazione contabile. Ai fini risarcitori, è stato valorizzato il principio secondo cui la colpa della pubblica amministrazione può essere identificata nella violazione dei canoni di imparzialità e proporzionalità, rilevando anche la mancanza di un errore scusabile. Il danno risarcibile è stato limitato al lucro cessante per un periodo di 132 giorni, pari alla differenza tra la sospensione originaria di sei mesi e quella rideterminata (48 giorni).

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Italian Broadcasting nei termini illustrati, condannando l’Autorità resistente al pagamento di 132 mila euro, quantificati sulla base di mille euro per ciascun giorno di sospensione ulteriore rispetto a quanto rideterminato nell’ambito amministrativo, oltre agli interessi secondo i criteri della stessa sentenza. La domanda di penalità di mora è stata invece rigettata, con compensazione delle spese in relazione alla complessità e alla parziale soccombenza reciproca. L’amministrazione dovrà adempiere entro sessanta giorni dal ricevimento della sentenza.