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Comune di Napoli si conferma sulla legittimità delle tariffe pubblicitarie


Pubblicato il: 10/9/2025

Gli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi hanno rappresentato il Comune di Napoli. Gli avvocati Elena Laverda e Fulvio Lorigiola hanno assistito le società Igpdecaux s.p.a., Ipas s.p.a. e Sipea s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 7740/2025 (ricorso n. 1127/2025), ha definito la complessa controversia tra il Comune di Napoli e le società Igpdecaux s.p.a., Ipas s.p.a. e Sipea s.r.l.. Il caso verte sulla legittimità delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni applicate nel territorio comunale tra il 2019 e il 2022, dopo che l'Amministrazione aveva aumentato la tariffa al limite massimo consentito del 50%.

La vicenda ha origine dalla deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 58 del 27 febbraio 2019, con cui è stato disposto un incremento delle tariffe per la pubblicità. Le società ricorrenti hanno contestato la validità della delibera e delle successive modifiche regolamentari (deliberazioni consiliari n. 8/2021 e n. 16/2022), nonché delle tabelle tariffarie applicate dal 2019. Le aziende hanno invocato ragioni di illegittimità che includono il superamento dei limiti normativi previsti dal d.lgs. n. 446/97 e dal d.lgs. n. 507/93, sostenendo che dal 2002 il Comune avrebbe dovuto applicare un regime diverso (canone CIMP) e non più l’imposta tradizionale ICP.

In primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 1183/2023, accolse le domande delle società pubblicitarie, stabilendo l’illegittimità dell’incremento tariffario, anche alla luce di precedenti pronunce (TAR Campania n. 9438/2004). Tuttavia, a seguito dell’appello del Comune di Napoli (n. 5207/2023), la VII Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 5906/2024 aveva riformato la pronuncia di primo grado, respingendo le domande delle ricorrenti e giustificando la perdurante validità del regime tributario ICP per assenza di un regolamento specifico necessario per l’adozione del CIMP.

Le società hanno proposto ricorso per revocazione lamentando principalmente due errori: la supposta erronea percezione della sussistenza del regolamento comunale necessario per applicare l’imposta e l’omessa pronuncia su specifici motivi riproposti in appello, relativi a presunte violazioni delle norme tributarie (art. 52 d.lgs. 446/97 e regole sulla determinazione e maggiorazione delle tariffe).

Il Consiglio di Stato chiarisce nella sentenza in esame che la questione del regolamento comunale è stata esplicitamente affrontata e valutata, rientrando pienamente nel merito della precedente pronuncia. L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. deve riguardare circostanze non oggetto di esame o valutazione giudiziale e non l’eventuale mancata condivisione di tesi giuridiche. Per contro, è stato accertato che la precedente sentenza non aveva dato considerazione espressa a due motivi proposti dalle società e perciò l’organo giudicante, nella fase rescissoria, ha esaminato tali censure. Tuttavia, le ha ritenute in parte generiche e in parte tardive e dunque infondate o irricevibili.

L’effetto della pronuncia è duplice: il ricorso per revocazione è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, salvo l’accoglimento limitato al riesame dei motivi processualmente trascurati, senza che questo comportasse un cambiamento sostanziale rispetto alle statuizioni di rigetto già assunte. Dal punto di vista economico e giuridico, la legittimità della tariffazione ICP per la pubblicità sul territorio comunale di Napoli resta dunque confermata per il periodo 2019-2022. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, considerata la peculiarità del caso.